Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3958 del 11/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3958 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

LA MACCHIA Andrea, nato a Pescara 1’11/04/1975

avverso la sentenza del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona del 24
aprile 2014;

letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Marco Zanna che, nell’interesse del ricorrente, ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti-sezione distaccata
di Ortona confermava la sentenza dell’Il luglio 2011 con la quale il Giudice di pace
di Francavilla al Mare aveva dichiarato Andrea La Macchia colpevole del reato di

Data Udienza: 11/05/2015

ingiuria in danno di Anna Paola Cipollone e, per l’effetto, l’aveva condannato alla
pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della persona
offesa, costituitasi parte civile.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Marco Zanna, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. Con il primo motivo si deduce inosservanza e/o erronea applicazione della
legge processuale con riferimento all’art. 546 cod. proc. pen. sul rilievo che la

dell’accusa e, quindi, per l’esercizio del diritto di difesa, mancando, peraltro,
nell’intestazione, il capo di imputazione;
con il secondo motivo si deduce inosservanza e/o erronea applicazione della
legge penale sostanziale, con riferimento all’art. 594 cod. pen., per pretesa
insussistenza del contestato reato di ingiuria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure che lo sostanziano sono

palesemente infondate.
Lo è la prima, giacché, pur in mancanza della riproduzione grafica del capo di
imputazione nell’intestazione della sentenza impugnata, nessun dubbio poteva
sussistere in ordine al fatto addebitato, stante il richiamo alla rubrica della sentenza
di primo grado ed all’univoco riferimento al reato di ingiuria contestato in
quell’occasione, con specifica indicazione delle modalità di espressione.
Palesemente infondata é anche la seconda censura, oltre al profilo di
inammissibilità connesso al carattere in fatto, che la caratterizza, posto che, con
motivato apprezzamento di merito, il giudice a quo

ha condiviso l’apprezzamento

del giudice di pace che aveva ravvisato nell’epiteto profferito dell’imputato
(bummona, ossia “cicciona”) gli estremi di ingiuria, avuto anche riguardo alle
circostanze in cui era stata pronunciato.

2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono
le statuizioni dettate dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00, in favore della
Cassa delle ammende.

2

sentenza impugnata sarebbe priva degli elementi essenziali per la conoscenza

Così deciso 1’11/05/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA