Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39579 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39579 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC DEVID N. IL 15/11/1990
avverso la sentenza n. 2932/2013 TRIBUNALE di FROSINONE, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 8 gennaio 2014 il Tribunale di Frosinone
applicava ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc.pen. la pena di anni uno e mesi
otto di reclusione di multa nei confronti di Jovanovic Devid, in relazione ai reati
di resistenza, favoreggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti, per fatto
avvenuto il 30 ottobre 2013.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Jovanovic

riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. .

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla
concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della
pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla,
dopo aver accertato che non emerga in modo immediatamente percepibile (e
diversamente da quanto prospettato dalle parti) una delle cause di non punibilità
previste dall’art. 129 c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ex art. 444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento, non
essendo stato manifestato – in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli
elementi ricostruttivi, nè essendo stata proposta una lettura alternativa delle
risultanze di fatto .
Tanto premesso, il Collegio osserva che ì motivi di ricorso appaiono generici
e in ogni caso manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la
pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’ accordo
intervenuto fra le parti e, dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di
cui all’art.129 c.p.p., con motivazione sintetica ma aderente alla natura
dell’istituto .
La motivazione espressa ha confermato la qualificazione giuridica del fatto
contestato e il trattamento sanzionatorio, così recependo la proposta di accordo
proveniente dalle parti, anche in riferimento alla valenza dimostrativa di atti di
indagine noti alle parti.

2

David – a mezzo del difensore di fiducia – deducendo vizio di motivazione in

La motivazione, nel far riferimento all’intervenuto accordo e alla valenza
dimostrativa degli atti acquisiti ha espresso, in modo sintetico ma conforme alla
legge, il risultato della valutazione operata.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998,

Anche i passaggi determinativi della pena risultano espressi correttamente
ed in modo conforme alla proposta delle parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in
euro millecinquecento, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Messina).

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