Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39576 del 02/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39576 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAGLIONE FILIPPO N. IL 14/03/1974
avverso la sentenza n. 267/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Data Udienza: 02/10/2014
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2012 (dep. il 12 giugno 2013) la
Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione affermativa di
responsabilità emessa dal Tribunale di Catania il 7 giugno 2010 nei confronti di
Scaglione Filippo per il reato di cui all’art. 697 cod.pen. (fatto del 30.8.2008).
Con tali conformi decisioni di merito Scaglione Filippo è stato condannato alla
pena di mesi tre di arresto, per la detenzione illegale di 20 cartucce calibro 9 x
21.
detentiva e la negazione delle circostanze attenuanti generiche, date le modalità
del fatto, il numero di munizioni detenute e la negativa personalità dell’imputato,
gravato da precedenti anche specifici.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Scaglione Filippo, deducendo vizio di motivazione in riferimento alla
scelta del tipo di sanzione (detentiva e non pecuniaria) e alla negazione delle
circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente evidenzia che i precedenti non erano allarmanti ed il reato
contestato è di limitata gravità.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi,
non esplicitanti critiche specifiche all’apparato motivazionale.
Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni della pretesa
illogicità, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni – contenute nella decisione
impugnata – circa la scelta della sanzione e il diniego delle attenuanti generiche,
con cui il ricorrente non si confronta.
Tali argomentazioni – in ogni caso – risultano conforme ai generali criteri
applicativi della norma di cui all’art. 62 bis cod.pen., posto che la Corte
territoriale ha espresso un giudizio negativo sulla complessiva personalità del reo
(ancorato a dati obiettivi) e ciò consente logicamente di escludere la ricorrenza
di circostanze atipiche tali da giustificare la diminuzione della pena.
La qui dichiarata inammissibilità del ricorso, peraltro, impone di ritenere non
rilevante il decorso del tempo successivo alla emissione del dispositivo della
decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede
di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come
causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della
ulteriore fase di impugnazione ( Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè
2
La Corte di secondo grado, in particolare, confermava l’ applicazione della pena
da ultimo Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità del
ricorso per manifesta infondatezza dei motivi).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento dì euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
P.Q.M.