Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39574 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39574 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GITTO ROBERTO N. IL 07/05/1977
avverso la sentenza n. 1057/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2013 la Corte di Appello di Milano
confermava l’affermazione di penale responsabilità di Gitto Roberto per il delitto
di cui all’art. 9 legge n.1423 del 1956 (fatto commesso il 1.5.2007) contenuta
nella decisione di primo grado, con condanna dell’imputato alla pena di anni uno
di reclusione.
In fatto, il Gitto non veniva reperito all’interno dell’abitazione in orario notturno,
così verificandosi la violazione dell’obbligo imposto con la sottoposizione alla

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Gitto Roberto, deducendo vizio di motivazione.
Ad avviso del ricorrente la decisione non affronta i temi posti con l’atto di
appello, ove si era evidenziata una ipotesi alternativa (il Gìtto sarebbe stato
presente in casa ma non avrebbe udito il suono del citofono) da ritenersi del
tutto verosimile in rapporto alle modalità dei fatti.

3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta

infondatezza dei motivi addotti, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di
aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di
legittimità.
Ed invero, gli argomenti posti a fondamento della insussistenza del reato
contestato si sostanziano in censure di mero fatto, la cui valutazione è preclusa
in questa sede data la completezza e logicità della motivazione espressa nel
provvedimento impugnato . E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte
per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto
attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua
interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede dì
legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei
medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una
diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194
del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della
motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del

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sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del
24/09/2003 Rv. 226074).
Nel caso in esame la decisione risulta fondata, in modo del tutto logico, sui
contenuti testimoniali apportati dall’agente di polizia giudiziaria che eseguì il
controllo, con esito negativo.
A fronte di tali contenuti testimoniali, l’ipotesi alternativa sostenuta dalla
difesa appare del tutto irragionevole, così come esposto in sentenza, e non
assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare

determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo
quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non
certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso
Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez. I
n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) .
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da

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