Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39573 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39573 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENUTI GIUSEPPE N. IL 28/12/1984
avverso la sentenza n. 2/2013 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 15 ottobre 2013 la Corte di Assise d’Appello di Bari
in riforma parziale della decisione emessa in primo grado dal GUP del Tribunale
di Foggia ha rideterminato la pena inflitta a Venuti Giuseppe, per delitto di
omicidio, in anni nove e mesi otto di reclusione, con giudizio di prevalenza delle
attenuanti già concesse (attenuanti generiche e provocazione) in primo grado
(all’esito del quale la pena era stata quantificata in anni quindici di reclusione).
Venuti Giuseppe in data 15 aprile 2011 esplodeva più colpi di arma da fuoco in

L’imputato ha confessato il delitto nella immediatezza e ciò, pure in un contesto
dimostrativo non del tutto aderente alle sue dichiarazioni, ha comportato il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre l’attenuante della
provocazione è stata ritenuta sussistente in rapporto alla plurime condotte
violente tenute dalla vittima – Venuti Simone – nei confronti della moglie, madre
dell’imputato, tra cui quella, di consistente gravità, verificatasi il giorno stesso
del delitto.
La Corte di secondo grado ritiene fondata la doglianza circa l’entità del
trattamento sanzionatorio derivante dalla semplice equivalenza delle circostanze

(217 (l’aggravante è quella prevista dall’art. 577 co. 1 n.1 cod.pen.) e le ritiene
prevalenti.
Quanto ai passaggi determinativi, la pena pena base risulta fissata in anni
ventuno e mesi sei, ridotta ad anni diciotto per le attenuanti generiche e ad anni
quattordici per quella della provocazione. L’aumento per la riconosciuta
continuazione viene indicato in mesi sei, con successiva riduzione per il rito e
pena finale quella di anni nove e mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Venuti Giuseppe, deducendo nullità per erronea applicazione della
legge penale ed omessa motivazione.
Le riduzioni di pena per le circostanze attenuanti, giudicate prevalenti, non sono
state operate nella misura massima senza motivazione alcuna.
La loro entità appare scarsa in rapporto alla incidenza complessiva del contesto
in cui maturò l’episodio e ciò finisce con il vanificare la ritenuta prevalenza degli
elementi circostanziali a favore.
Si deduce altresì contraddittorietà della motivazione in riferimento al
mantenimento della medesima pena edittale per il delitto di omicidio (anni
ventuno e mesi sei) commisurata in primo grado.

2

direzione del padre, Venuti Simone, uccidendolo.

uTtes.t.40.•1.1

Le argomentazioni venivano ribadite dalla difesa del ricorrente con memoria
aggiuntiva, depositata in data 23 giugno 2014.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero, ferma restando la necessità – per il giudice del merito – di fornire
congrua motivazione – ai sensi degli articoli 132 e 133 cod.pen. dei singoli
passaggi determinativi della pena – va affermato che nel caso in esame la Corte

Una volta riconosciuta la prevalenza delle due attenuanti sull’aggravante
correlata alla qualità soggettiva della vittima, la Corte ha infatti affermato che le
oggettive caratteristiche del fatto (un parricidio posto in essere con esplosione di
più colpi di arma da fuoco)

..potranno spiegare incidenza solo ai fini del

contenimento delle riduzioni conseguenti alle suddette attenuanti..

(sentenza

impugnata, pag. 17).
E’ evidente, pertanto, che è stata fornita razionale spiegazione dell’applicazione
in misura non particolarmente estesa delle attenuanti, il che del resto è compito
demandato al giudice del merito, nell’ambito della realizzazione concreta di
previsioni di legge che evidenziano una possibile attenuazione della pena non in
misura ‘fissa’ ma in misura proporzionale (fino a un terzo) .
Tale spiegazione non risulta illogica e non è pertanto sindacabile nella presente
sede di legittimità, stante la sua aderenza ai dati processuali e la obiettiva
gravità del fatto oggetto di giudizio.
Ciò vale anche per la determinazione della pena base, peraltro fissata in limiti
assai prossimi ai minimi edittali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014
3

territoriale ha espresso in modo sintetico ma congruo le sue valutazioni.

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