Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39572 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39572 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASBARRO ALESSANDRO N. IL 16/06/1980
avverso la sentenza n. 740/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 24 settembre 2013 la Corte di Appello di Lecce,
Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la decisione emessa in primo grado
dal Tribunale di Taranto nei confronti di Gasbarro Alessandro.
Con tali conformi decisioni di merito Gasbarro Alessandro è stato ritenuto
responsabile del delitto di cui all’art. 9 legge n.1423 del 1956 (per fatto
commesso il 30 giugno 2007) e condannato alla pena di mesi otto di reclusione,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Gasbarro Alessandro, deducendo nullità per vizio del
procedimento.
Si lamenta, in partico9are l’omessa notifica del decreto di citazione, con
impossibilità di partecipare al procedimento di primo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Dagli atti risulta che il decreto di rinvio a giudizio, a seguito della rinnovazione
della citazione, è stato notificato a mani proprie all’imputato in data 15 febbraio
2010 e il Gasbarro ha partecipato personalmente al giudizio di primo e di
secondo grado. La denunzia di nullità è pertanto del tutto destituita di
fondamento.
La dichiarata inammissibilità del ricorso, peraltro, impone di ritenere non
rilevante il decorso del tempo successivo al deposito della sentenza impugnata,
in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a
riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di
inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di
impugnazione ( Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè da ultimo Sez. U.
n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta
infondatezza dei motivi).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

sulla contestata recidiva.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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