Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39571 del 02/10/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 39571 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

sul ricorso proposto da:

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LABONIA VINCENZO N. IL 22/03/1982
avverso la sentenza n. 295/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 10 ottobre 2013 la Corte di Appello di Lecce,
Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato l’affermazione di penale
responsabilità per il delitto di cui all’art. 9 legge n.1423 del 1956 nei confronti di
Labonia Vincenzo, già emessa in primo grado dal Tribunale di Taranto.
La contestazione riguarda – in fatto – la mancata esibizione della carta precettiva

delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Labonia Vincenzo, deducendo vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge regolatrice.
In particolare, quanto al secondo aspetto, il ricorrente evidenzia che l’omessa
esibizione della carta precettiva non puà ritenersi ricompresa nel precetto di cui
all’art. 9 legge n,1423 del 1956 e ripropone la tesi del suo inquadramento nella
diversa fattispecie di cui all’art. 650 cod.pen. .
Tale argomento è stato riproposto in motivi aggiunti.

3. Il ricorso – previa riqualificazione del fatto di reato nella diversa previsione di
cui all’art. 650 cod.pen. – va accolto, dovendosi annullare senza rinvio la
sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
3.1 Va infatti osservato che a fronte di specifica doglíanza non inammissibile,
emerge l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
Si è ritenuto, infatti, in sede di merito che l’omessa esibizione della «carta
precettiva» da parte del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno andasse
qualificata come delitto ai sensi dell’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956 (attuale
art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) .
Come è noto, sul tema – in epoca posteriore alla proposizione del ricorso – sono
intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 32923 del 29.5.2014, rv
260019).
In detta decisione si è affermato che tale condotta non può ritenersi ricompresa
nel precetto contenuto nell’art. 9 legge 1423 del 1956 (norma che sanziona la
violazione degli obblighi o delle prescrizioni previste in via generale dall’art. 5
della stessa legge) ma va ritenuta «punibile» esclusivamente ai sensi dell’art.
650 cod.pen. .

all’atto del controllo (in data 15 giugno 2007), in ciò ravvisandosi la violazione

La decisione in parola muove, infatti, dalla considerazione per cui – ai sensi
dell’art. 5 co.6 1.n.1423/ 1 56 – la consegna al sorvegliato speciale della «carta di
permanenza» è configurata come obbligo dell’ Ufficio in sede di sottoposizione e
la correlata necessità di «portare con sè» la carta ed esibirla ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza non si ispira ad una ratio comune con
le «prescrizioni e gli obblighi» di cui ai commi precedenti del medesimo articolo 5
(finalizzati ad orientare le condotte del sottoposto in chiave di contenimento della
accertata pericolosità sociale) ma ha una finalità autonoma e diversa,

polizia in sede di controllo.
Da qui la considerazione per cui l’accentuato disvalore delle violazioni «degli
obblighi o delle prescrizioni» espresso dall’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956 (nel
testo risultante dalle modifiche introdotte con d.l. n.144 del 27.7.2005)
comporta la ricostruzione di una voluntas legis tesa a reprimere le manifestazioni
di rinnovata pericolosità sociale del soggetto sottoposto (dunque la violazione di
obblighi o prescrizioni ricollegabili al contenuto tipico della misura di
prevenzione) e non l’inadempimento di una modalità accessoria alla condizione
di sorvegliato speciale avente, come si è detto, finalità meramente agevolatrice
dell’operato delle forze di polizia.
Tale condotta – unica contestata all’odierno ricorrente – va pertanto qualificata
come semplice «inosservanza» di un provvedimento dell’autorità emesso
legalmente e per ragioni di sicurezza publica, rientrando nell’ambito applicativo
dell’art. 650 cod.pen.
Ciò posto, va inoltre ribadito come rientri nei poteri della Corte di Cassazione, ex
art. 609 co. 2 cod.proc.pen., anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto
dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto (tra le molte, Sez.
II n. 3211 del 20.12.2013, rv 258538).
Nel caso in esame, peraltro, tale riqualificazione da un lato comporta effetti
esclusivamente favorevoli per il ricorrente (trattandosi di degradazione
dell’illecito da delitto a contravvenzione) dall’altro risulta il portato della
decisione emessa sul tema da questa Corte – nell’ambito del suo organo
regolatore dei conflitti interpretativi – in epoca posteriore alla stessa proposizione
del ricorso, il che consente, peraltro, l’applicazione del principio ispiratore della
disposizione di cui all’art. 609 co.2 cod.proc.pen.
La riqualificazione del fatto nella diversa previsione incriminatrice comporta,
pertanto, l’ emissione di pronunzia di annullamento senza rinvio in virtù della
estinzione del reato per prescrizione (la decorrenza è di anni cinque dal fatto,
compresi atti interruttivi, non risultando sospensioni incidenti) non potendosi

rappresentata dalla necessità di rendere più agevole l’operato delle forze di

emettere, data la evidenza degli elementi a carico, decisione più favorevole ai
sensi dell’art. 129 co.2 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come violazione dell’art. 650 cod.pen., annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 2 ottobre 2014

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