Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39570 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39570 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORFO’ SALVATORE N. IL 25/08/1957
avverso l’ordinanza n. 5895/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 9 gennaio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Roma rigettava il reclamo proposto da Morfò Salvatore avverso il decreto
Ministeriale del 7 agosto 2013 di sottoposizione al regime differenziato di cui
all’art. 41 bis ord.pen. .
Morfò Salvatore risulta raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere
per associazione mafiosa, estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n.152 del
1991 ed altro .

demandato dalla legge all’organo giurisdizionale, evidenzia le principali risultanze
fattuali emerse a carico del Morfò nel procedimento in corso e ne trae le
considerazioni in punto di ‘capacità’ di mantenimento dei contatti con
l’organizzazione criminale di provenienza, operante nella zona di Rossano
Calabro.
La applicazione del regime detentivo speciale risulta – dato il livello apicale
rivestito dal Morfò nel gruppo criminoso, all’esterno ancora attivo – del tutto
giustificata, ad avviso del Tribunale, sulla base degli elementi di fatto posti a
base del provvedimento ministeriale, la cui valenza non è posta in dubbio dai
contenuti delle critiche difensive.
Vengono inoltre valutati i segnalati profili di pretesa incompatibilità con la
detenzione speciale in rapporto alle condizioni di salute del Morfò. Il Tribunale,
anche mediante riferimento ai contenuti di recenti relazioni sanitarie e decisioni
in atti, ritiene compatibile il trattamento differenziato con le condizioni di salute,
adeguatamente monitorate presso il Centro Clinico di Parma, attuale luogo di
detenzione.

2, Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Morfò Salvatore, deducendo erronea applicazione della legge
regolatrice ed assenza di motivazione con conseguente nullità dell’ordinanza.
Il ricorrente lamenta l’omessa considerazione di elementi favorevoli, tesi a
ridimensionare il ruolo attribuito nel titolo cautelare al Morfò e l’assenza di vaglio
critico sui contenuti informativi riportati nel decreto di sottoposizione al regime
differenziato.
Si denunzia inoltre la erronea considerazione della compatibilità tra le gravi
patologìe da cui è affetto il detenuto e la sottoposizione al regime differenziato,
tratta da un provvedimento di revoca del differimento della esecuzione della
pena emesso il 24 ottobre del 2013 dal Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro.

2

Il Tribunale, premessa un’ampia ricostruzione della tipologìa di intervento

Si ripropongono straci della consulenza di parte tesa ad evidenziare la gravità
delle attuali condizioni di salute, ritenendo non adeguata la motivazione resa sul
punto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti. Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di
Sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime
differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in

Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta
carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come
redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza
ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo
della decisione.
Nel caso in esame ciò non risulta affatto, posto che il Tribunale ha
diffusamente spiegato le ragioni – traendo le sue argomentazioni dal contenuto
del decreto di sottoposizione e dal titolo cautelarg-in atto – per cui si è ritenuto
sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il detenuto ed il contesto
criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto del
giudizio.
Tale pericolo è stato rapportato correttamente alla particolare rilevanza del
ruolo svolto dal Morfò all’interno del clan (per quanto risulta dal predetto titolo
cautelare), struttura che risulta all’esterno ancora operativa.
Da qui la legittimità delle valutazioni operate, anche in riferimento alla
tendenza espressa dal Morfò ad impartire direttive ai familiari nel campo della
gestione economica dei beni e delle attività a lui riferibili.
A fronte di ciò le critiche esposte, pur formulate sotto il profilo della assenza
del percorso motivazionale in realtà ne contestano la persuasività, in rapporto a
circostanze di fatto non apprezzabili nella presente sede di legittimità.
Anche il tema della compatibilità tra condizioni di salute e regime
differenziato risulta trattato dal Tribunale con riferimenti puntuali al contenuto di
atti del procedimento iye le contrarie argomentazioni del ricorrente invadono il
terreno del merito, non esplorabile nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
3

rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 2 ottobre 2014

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