Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3957 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3957 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. PARASCHIV MIHAI nato il 12/01/1971;
2. GHERGUT LEONARD MIHAI nato il 24/12/1982;
avverso la sentenza del 12/06/2012 della Corte di Appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore avv.to Stefano Fusco, per Paraschiv, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso
FATTO
1. Con sentenza del 12/06/2012, la Corte di Appello di Trieste, confermava
la sentenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Pordenone in data 11/11/2011, nella parte in cui aveva ritenuto PARASCHIV
Mihai colpevole, fra l’altro, dei reati di cui ai capi sub a) b) c) g) di cui al proc.
pen. n° 3798/2010 r.g.n.r. e GHERGUT Leonard Mihai colpevole del reato di
ricettazione di cui al capo sub z) del proc. pen. n° 1696/2010 r.g. n.r.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, con separati ricorsi,
hanno proposto ricorso per cassazione.

3. PARASCHIV Mihai, in proprio, ha dedotto i seguenti motivi:

Data Udienza: 18/12/2013

3.1. MANIFESTA ILLOGICITÀ della motivazione in ordine ai reati di cui ai capi
sub b) c) g) in quanto la Corte aveva affermato la penale responsabilità sul solo
riscontro dei tabulati telefonici e sulla verifica del passaggio autostradale
dell’auto che esso ricorrente aveva in uso. Il ricorrente sostiene che non poteva
escludersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli aveva potuto prestare
l’auto ed il cellulare a terzi né poteva essergli addebitata la circostanza che non
aveva voluto rivelare il nome dell’effettivo utilizzatore.
3.2. MANIFESTA ILLOGICITÀ della motivazione in ordine al reato di cui all’art.
416 cod. pen. in quanto la Corte avrebbe ritenuto la configurabilità del suddetto

3.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte concesso le
attenuanti generiche nonostante fosse incensurato e avesse reso ampia
confessione.

4. GHERGUT Leonard Mihai, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
4.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 648 COD. PEN. per avere la Corte ritenuto che il
ricorrente avesse la consapevolezza di ricevere oggetti provento di furto
(occhiali) laddove l’elemento valorizzato dalla Corte (ossia il contenuto di alcune
intercettazioni), avevano una valenza neutra e non probante e che, al più,
avrebbero potuto giustificare una condanna ex art. 712 cod. pen.
4.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte concesso le
attenuanti generiche nonostante la situazione personale del ricorrente
(inserimento lavorativo; stabile famiglia);
4.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 99/4 COD. PEN. per non avere la Corte escluso la
contestata recidiva in considerazione del modesto allarme sociale provocato dal
reato commesso.
DIRITTO

reato laddove si trattava di ipotesi di concorso nei singoli reati.

1. PARASCHIV Mihai
Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti.
La Corte territoriale, infatti, quanto ai reati sub b) c) g) ha ampiamente
spiegato le ragioni per le quali l’imputato doveva ritenersi responsabile
disattendo anche, in modo logico e coerente con gli evidenziati elementi fattuali,
la medesima tesi difensiva riproposta con il presente ricorso.
La doglianza, quindi, deve ritenersi nulla più che un modo di introdurre
surrettiziamente in sede di legittimità quelle stesse doglianze dedotte davanti
alla Corte territoriale ma disattese con motivazione nella quale non è ravvisabile
alcuno dei vizi deducibili in questa sede.
2

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//AL,

Stessa cosa, dicasi, mutatis mutandis, in ordine al reato associativo in
ordine al quale la Corte ha ampiamente motivato: sul punto l’imputato si è
limitato a dedurre una generica doglianza priva di alcuna valenza giuridicamente
rilevante: da qui l’inammissibilità della censura.
Infine, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la
motivazione addotta dalla Corte (pag. 53 della sentenza), deve ritenersi ampia,
congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo
stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di
merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti

favore dell’imputato.

2. GHERGUT Leonard Mihai
Anche il ricorso presentato da costui, è manifestamente infondato.
Infatti, la tesi difensiva della mancanza di dolo è stata ampiamente
disattesa dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica ed aderente agli
evidenziati elementi fattuali, sicchè la censura riproposta negli stessi termini in
questa sede di legittimità va ritenuta manifestamente infondata essendo
meramente reiterativa del merito della vicenda processuale.
Ad uguali conclusioni deve pervenirsi in ordine al trattamento sanzionatorio
(sotto entrambi i profili dedotti) avendo la Corte (pag. 57) ampiamente illustrato
le ragioni per le quali l’imputato non era meritevole delle attenuanti generiche e
perché la contestata recidiva correttamente e giustamente era stata contestata e
ritenuta.

3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi
inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla
relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00
ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 18/12/2013
3

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generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a

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(Dott. U
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(Dott. G.

4

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