Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3957 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3957 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORE CIRO N. IL 21/07/1966
avverso la sentenza n. 6431/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino, terza sezione
penale, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Fiore Ciro in ordine al reato sub 9) perché estinto
per intervenuta prescrizione e, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e sulle circostanze aggravanti
contestate, rideterminava la pena al medesimo inflitta in relazione ai capi 1),
2), 6) e 7) nella complessiva misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed
euro 580,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato che, tramite difensore, lamenta:
-violazione dell’art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all’art.
192 cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 133
cod. pen. (secondo motivo).
In relazione al primo motivo si censura come nessuna logica, coerente e
lineare motivazione ha fornito la Corte d’appello riguardo alle “pure illazioni”
esposte dal coimputato Marangon Giovanni nonché circa le “mere asserzioni”
riferite dal coimputato Carnaghi Riccardo.
In relazione al secondo motivo si censura la carente ed illogica motivazione in
punto determinazione della sanzione, con attribuzione di aumenti eccessivi di
pena a titolo di continuazione.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il gravame proposto appare del tutto generico non essendo stata mossa alcuna
concreta e specifica contestazione alla fondatezza fattuale dell’ampio apparato
argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per addivenire alla
conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000, dep.
03/05/2000, Barone, Rv. 216473).
Nella fattispecie, lo sviluppo argonnentativo della motivazione della sentenza
impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, risulta fondato su una
coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un
organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del
ricorrente in ordine ai reati a lui contestati. La motivazione della sentenza
impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla
quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei

osserva

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione
dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
Invero, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come le dichiarazioni di ciascuna delle persone offese trovassero
conferma in elementi oggettivi oltre che nella altre dichiarazioni orali acquisite
al processo (v. pagg. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata).
Le medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratte con
riferimento al secondo motivo di doglianza giuste le motivazioni addotte in
punto determinazione della pena finale (v. pag. 10 della sentenza impugnata).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA