Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39569 del 02/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39569 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASAVOLA MASSIMILIANO N. IL 12/07/1971
avverso la sentenza n. 468/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del ig/0/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Data Udienza: 02/10/2014
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 6 giugno 2013 la Corte di Appello di Lecce, Sezione
Distaccata di Taranto, ha confermato, nei confronti di Casavola Massimiliano, la
decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Taranto.
Con tali conformi decisioni di merito, Casavola Massimiliano è stato ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 9 legge n.1423 del 1956 e condannato alla
pena di anni uno e mesi uno di reclusione.
In fatto, la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla
– nei giorni stabiliti – presso la Questura di Taranto ( in tre occasioni).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Casavola Massimiliano, deducendo vizio di motivazione.
Il ricorrente afferma che la decisione non chiarisce in modo adeguato le ragioni
della intervenuta affermazione di penale responsabilità.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi,
non esplicitanti critiche specifiche all’apparato motivazionale.
Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni della pretesa
illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a
fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto
dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si
confronta.
La dichiarata inammissibilità del ricorso, peraltro, impone di ritenere non
rilevante il decorso del tempo successivo al deposito della decisione impugnata,
in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a
riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di
inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di
impugnazione ( Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè da ultimo Sez. U.
n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta
infondatezza dei motivi).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
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sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è consistita nell’omessa presentazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014
Il Presidente
Il Consigliere estensore