Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39567 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39567 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALOGIURI MAURIZIO N. IL 13/04/1977
avverso l’ordinanza n. 66/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

feti

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 8 novembre 2013 la Corte di Appello di Lecce quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza proposta da Calogiuri
Maurizio, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti
oggetto di giudizio in distinte (in numero di quattro) decisioni irrevocabili.
I fatti di cui sopra risultano commessi tra l’anno 1998 e l’anno 2002. Trattasi di
due reati di traffico di sostanze stupefacenti (uno dei quali in forma associata) e
di due reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina.

continuazione e quella della abitualità delittuosa e che nel caso in esame le due
condotte di favoreggiamento della immigrazione clandestina risultano commesse
a quattro anni di distanza l’una dall’altra, mentre quelle relative al traffico di
stupefacenti sono state realizzate con modalità ed in contesti diversi.
Si ritiene pertanto insussistente il dato ‘fondante’ della programmazione unitaria
e si precisa, quanto alla allegata condizione di tossicodipendenza, che la stessa
non è provata in fatto nè appare incidente sulle determinazioni criminose.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Calogiuri Maurizio, deducendo erronea applicazione della legge
regolatrice e vizio di motivazione.
Ad avviso del ricorrente i fatti oggetto di separati giudizi erano, in tutta
evidenza, espressione di una programmazione unitaria, in rapporto alle attività
illecite concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e il favoreggiamento della
immigrazione clandestina.
Vi è analogia nel modus operandi e vi è collegamento funzionale tra le diverse
condotte, illogicamente trascurato.
Si rappresenta che tutte le condotte erano infatti funzionali alla esecuzione del
programma derivante dalla affiliazione del ricorrente alla associazione dedita al
traffico di stupefacenti – per cui è intervenuta una delle condanne – e si riafferma
la correlazione dei delitti con il consumo abituale di sostanze stupefacenti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti.
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del
reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il
giudice di merito – attraverso un approfondito esame delle modalità di
realizzazione delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori
tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale

2

In motivazione si evidenzia che vi è sostanziale diversità tra l’ipotesi della

unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin
dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee
essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione
di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di
ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite
rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv
248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non
integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che

(Sez. 2, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
Nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da evidenti
vizi logici, dato che il descritto intervallo temporale risulta significativo della
mancanza di una concreta ideazione unitaria dei diversi episodi delittuosi,
peraltro caratterizzati da parziale eterogeneità dei beni giuridici aggrediti.
In tal senso l’ordinanza rappresenta una adeguata elaborazione di profili in
fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Lì dove il programma criminoso risulti ampio e generico non è – infatti illogico sostenere che ci si trova in presenza di una ‘abitualità delittuosa’ che
richiede, di volta in volta, una selezione degli obiettivi e pertanto una rinnovata
ideazione.
Va inoltre ricordato che in tema di reato continuato, l’art. 671, comma
primo, come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, prevede che il
giudice dell’esecuzione debba considerare anche lo stato di tossicodipendenza.
L’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà

del

legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta
sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale “status”
può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con
riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza,
ma

sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla

giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (

Sez. I n.

7190 del 14/02/2007 rv. 235686).
Anche sul punto, pertanto, le contrarie deduzioni del ricorrente – rispetto alla
congrua motivazione espressa – si risolvono in prospettazioni di mero fatto, non
accoglibili nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

3

abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle

Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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