Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39566 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39566 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TATONE RAFFAELE N. IL 22/09/1987
avverso l’ordinanza n. 2270/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 29 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna rigettava il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Tatone
Raffaele avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio
Emilia in data 10 giugno 2013.
In motivazione si evidenzia che il rigetto è fondato sul dato obiettivo della
intervenuta commissione di reati nei periodi di libertà, con adesione solo

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Tatone Raffaele, deducendo vizio di motivazione.
Il ricorrente afferma che nel periodo di detenzione intercorso tra il 30 dicembre
2008 e il 9 aprile 2009 aveva dato prova di partecipazione all’opera di
rieducazione, con assenza di rilievi disciplinari. Le condotte delittuose in
esecuzione sono state commesse in epoca antecedente, il che esclude il loro
rilievo su tale periodo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi diversi da
quelli consentiti, richiedendo una nuova valutazione in fatto.
Il ricorrente non contesta la validità della affermazione in diritto espressa nel
provvedimento impugnato (per cui la commissione di un reato in epoca
posteriore alla scarcerazione può Kvelare l’adesione solo apparente al percorso
rieducativo) ma oppone circostanze di fatto che contrastano – in tesi – con la
ricostruzione operata dal Tribunale (che afferma l’avvenuta commissione dei
reati in epoca posteriore ad ogni remissione in libertà).
Tale allegazione non è asseverata da idonea produzione documentale – da
ritenersi indispensabile in caso di denunzia di travisamento – e pertanto risulta
non valutabile nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

2

apparente al percorso di risocializzazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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