Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39565 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39565 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FIORE PASQUALE N. IL 22/07/1982
VICALE ROBERTO N. IL 29/01/1973
VICALE MATTEO N. IL 12/07/1965
avverso la sentenza n. 14/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 5 novembre 2013 la Corte di Assise di Appello di
Napoli – per quanto qui rileva – rideterminava, a seguito di esclusione della
circostanza aggravante dei motivi abietti e di intervenuta prescrizione del reato
di cui al capo A2, le pene inflitte in primo grado – in sede di rito abbreviato – nei
confronti degli imputati Vicale Roberto, Vicale Matteo e Di Fiore Pasquale, ritenuti

aggravato dalla premeditazione, e della detenzione e porto delle armi utilizzate
in tale occasione.
I predetti imputati, collaboratori di giustizia, sono stati pertanto condannati alla
pena di anni undici e mesi due di reclusione il Vicale Roberto ed anni dieci e mesi
sei di reclusione Di Fiore Pasquale e per Vicale Matteo, previo riconoscimento
della circostanza attenuante di cui all’art. 8 della legge n.203 del 1991 e della
continuazione.
Ad avviso della Corte di secondo grado non può, in particolare, essere accolta la
richiesta di ulteriore contenimento della sanzione – attraverso la concessione
delle circostanze attenuanti generiche – essendo le ragioni di attenuazione
(condotta collaborativa susseguente al reato) integralmente ricomprese
nell’avvenuta applicazione dell’attenuante ‘speciale’ e non emergendo autonomi
e diversi indicatori favorevoli tra quelli previsti, in via generale, dall’art. 133
cod.pen. . La valutazione della Corte di merito è espressa anche in riferimento
alla particolare gravità del delitto commesso, nell’ambito di una faida tra diversi
gruppi camorristici.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Di Fiore
Pasquale, Vicale Roberto e Vicale Matteo.
2.1 il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Di Fiore Pasquale deduce vizio
di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
L’ampiezza del contributo offerto non è stata valutata in modo adeguato e
avrebbe dovuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
ingiustamente negate.
Si sostiene in particolare che tale dissociazione ha determinato un radicale
cambiamento nella condotta di vita che non può dirsi del tutto assorbito dal
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.8 1.203 del 1991.
2.2 nei ricorsi propostida Vicale Matteo – con sottoscrizione personale – e da
Vicale Roberto – a mezzo del difensore – si sostiene che la pena base per il delitto
di omicidio è stata determinata senza adeguata motivazione in misura superiore
2

responsabili del concorso nell’omicidio commesso in danno di Nolano Salvatore,

al minimo edittale e l’attenuante della collaborazione non è stata riconosciuta in
modo integrale.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Quanto al tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche, coltivato dal
Di Fiore, la decisione motiva ampiamente circa la particolare gravità del delitto
commesso e circa l’assenza di indicatori di attenuazione diversi dalla condotta

presente sede di legittimità (si veda, sul punto, Sez. VI n.49820 del 5.12.2013,
rv 258136).
Quanto alla determinazione della pena base per il più grave delitto di omicidio,
va affermato che il riconoscimento della circostanza ad effetto speciale di cui
all’art. 8 prevede, dato il delitto ritenuto in sentenza, una pena edittale minima
di anni dodici e massima di anni venti.
La quantificazione operata per Vicale Roberto (anni tredici) e Vicale Matteo (anni
quattordici) si discosta in misura modesta dai limite minimo edittale con ampia e
diffusa motivazione, espressa a pag. 15 della decisione impugnata.
Trattasi di considerazioni di merito non illogiche, efettuate nell’ambito della
discrezionalità guidata tracciata dagli artt.132 e 133 cod.pen. con
argomentazioni riferite al livello di partecipazione al fatto criminoso ed al diverso
rilievo della collaborazione prestata, da ritenersi insindacabili nella presente sede
di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille per ciascuno, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen..

P.Q.M.

3

collaborativa, il che esclude di poter compiere rivalutazioni di tale profilo nella

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 1.000,00 ciascuno a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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