Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39564 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39564 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCA COSTANTINO N. IL 09/09/1966
5gz2 2o12..
avverso l’ordinanza n. j1T22flI3 TRIBUNALE di ROMA, del
21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 21 gennaio 2014 il Tribunale di Roma – quale
giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza proposta da Manca Costantino,
tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di
giudizio con più decisioni irrevocabili, commessi tra il 1996 e il 2009.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Manca Costantino, deducendo erronea applicazione della legge penale

Si censura nel ricorso il riferimento operato in motivazione alla necessità di
allegazione da parte dell’istante di concreti indicatori fattuali espressivi del
medesimo disegno criminoso, potendo gli stessi emergere dal contenuto delle
decisioni irrevocabili.
Si afferma inoltre che il giudice dell’esecuzione ha trascurato la rilevanza della
omogeneità del bene giuridico aggredito (reati contro il patrimonio) e la
possibilità di ricostruire in via autonoma l’esistenza del medesimo disegno
criminoso tra le diverse violazioni, non essendo ostativo il complessivo arco
temporale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti.
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del
reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il
giudice di merito – attraverso un concreto esame delle modalità di realizzazione
delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori tali da
sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità
del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal
momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee
essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione
di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di
ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite
rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv
248862) . Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non
integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che
abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato
(Sez. 2, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
Nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da evidenti
vizi logici, dato che il descritto intervallo temporale risulta significativo della

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e vizio di motivazione.

mancanza di una concreta ideazione comune dei plurimi episodi delittuosi,
realizzati nel corso di ben tredici anni.
Ciò porta a ritenere non illogica l’evocazione della diversa fattispecie della
abitualità criminosa, posto che lì dove il programma delittuoso risulti ampio e
generico non è illogico sostenere che ci si trova in presenza di tale condizione di
abitualità, che richiede, di volta in volta, una selezione degli obiettivi e pertanto
una rinnovata ideazione, incompatibile con il riconoscimento della continuazione.
In tal senso l’ordinanza rappresenta una sintetica ma adeguata elaborazione

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di profili in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità.

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