Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39561 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39561 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERIONI AURELIO N. IL 24/12/1966
avverso l’ordinanza n. 192/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 18 ottobre 2013 il GIP del Tribunale di Pesaro quale giudice della esecuzione – ha accolto l’istanza di riconoscimento della
continuazione ex art. 671 cod.proc.pen. proposta da Cerioni Aurelio e relativa a
fatti (omesso versamento di ritenute previdenziali) giudicati in due diverse
decisioni irrevocabili.

complessiva del reato continuato risulta stabilita in euro 5.150,00 di multa (a
fronte di una pena complessiva, per le singole violazioni, in precedenza pari ad
euro 7.750,00 di multa).

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con

personale sottoscrizione – Cerioni Aurelio, deducendo vizio di motivazione in
riferimento alla entità della pena risultante dal riconoscimento della
continuazione.
Si sostiene nel ricorso che l’aumento per il reato satellite è eccessivo, anche in
riferimento a posizioni di altri soggetti correi che sono stati destinatari di un
unico decreto penale con pena finale pari ad euro 3.875,00 .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
In tema di modalità determinative della pena, il giudice di merito – anche in sede
di fissazione degli aumenti per la ritenuta continuazione – è tenuto ad osservare i
principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, con motivazione
congrua in rapporto alla scelta operata.
Nel caso in esame l’entità dell’aumento per l’incidenza del reato satellite (giorni 5
di reclusione, poi convertiti, ed euro 25,00 di multa) può definirsi minima, il che
esclude la necessità di particolare impegno motivazionale a sostegno. Non può
inoltre ipotizzarsi una necessità dì adeguamento della entità della pena rispetto a
posizioni diverse, decise in procedimenti separati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

2

A seguito di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, l’entità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 2 ottobre 2014

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