Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39560 del 02/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39560 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SIMONE VINCENZO N. IL 19/07/1973
avverso l’ordinanza n. 95/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Data Udienza: 02/10/2014
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 18 settembre 2013 il Tribunale di Napoli, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da De Simone Vincenzo, tesa
ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra più fatti oggetto di diverse
decisioni irrevocabili.
In motivazione si osserva che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso
è reso impossibile in virtù del consistente intervallo temporale tra le diverse
violazioni (commesse alcune nel 2004, altre nel 2006 e nel 2009) tale da
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione —con personale
sottoscrizione – De Simone Vincenzo deducendo erronea applicazione della legge
penale e vizio di motivazione.
Nel ricorso si evidenzia che l’intervallo tra le diverse violazioni non era di
consistenza tale da escludere l’unitaria programmazione iniziale delle condotte.
3. YII ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti. Va premesso che, in via generale, nella applicazione della
disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è
necessario che il giudice di merito – attraverso un approfondito esame delle
modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – individui precisi
indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene,
della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo
delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del
soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni
criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità
sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo
materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la
ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il
caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati
commessi) che caratterizza il reato continuato
(Sez. II, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
Nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da evidenti
vizi logici, dato che il descritto intervallo temporale – invero consistente – risulta
significativo della mancanza di una concreta ideazione unitaria dei diversi
episodi.
2
determinare la diversa considerazione della abitualità delittuosa.
In tal senso l’ordinanza rappresenta una adeguata elaborazione di profili in fatto,
non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
P.Q.M.