Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3956 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3956 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

MARSICO Vittorio, nato a Bari 1’08/08/1954

avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 13 maggio 2014;
letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano confermava la
sentenza del 4 dicembre 2012 con la quale il Giudice di pace di Rho aveva
dichiarato Vittorio Marsico colpevole dei reati di minacce in danno di Valerio
Bonacchi e Grazia Palmieri e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di
giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi
parte civile.

Data Udienza: 11/05/2015

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato alle seguenti ragioni di censura.
Con il primo motivo si duole della mancata applicazione dell’art. 599 cod. pen.
Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Con il terzo si denuncia illogicità manifesta e/o contraddittorietà di motivazione.

1. Il primo motivo di ricorso é, senz’altro, inammissibile in quanto ripropone,
pedissequamente, questioni già agitate in sede di merito, sin dal giudizio di primo
grado, in ordine alle quali la risposta motivazionale dei giudici dei due gradi di
giudizio – congiuntamente apprezzabile stante la convergenza di giudizio in punto di
penale responsabilità – risulta ineccepibile.
Ed invero, alla stregua di puntuale ricostruzione dei fatti, sulla base delle raccolte
dichiarazioni testimoniali non solo delle persone offese, ma anche di altri testimoni
“indifferenti”, si è motivatamente esclusa la configurabilità della speciale esimente
reclamata.
Il secondo motivo è, pur esso, inammissibile afferente a questione
squisitamente di merito, quale, certamente, é quella afferente all’assetto
sanzionatorio,

sub specie

del diniego delle attenuanti generiche; questione

notoriamente sottratta al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di
specie, sia assistita da congrua e corretta motivazione.
In particolare, il giudice a quo ha chiaramente spiegato i motivi per i quali,
avuto riguardo all’obiettiva entità del fatto-reato ed alla personalità dell’imputato,
desunta anche da un precedente specifico a suo carico, lo stesso non potesse
ritenersi meritevole dell’invocato beneficio.
Da quanto precede emerge anche la manifesta infondatezza del terzo motivo,
posto che la sentenza impugnata, nelle parti oggetto di specifica censura, non può
certo dirsi priva di idonea motivazione.

2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono
le statuizioni dettate dispositivo,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00, in favore della
Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile, C 1000, oltre accessori come per legge.
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Così deciso 1’11/05/2015

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