Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39559 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39559 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAETTA VINCENZO N. IL 16/11/1971
DISCETTI ALESSANDRO N. IL 04/05/1973
avverso la sentenza n. 3131/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 12 febbraio 2013 la Corte di Appello di Firenze,
giudicando in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (Sezione V, sentenza
del 18 luglio 2011) dichiarava non doversi procedere nei confronti di Saetta
Vincenzo e Discetti Alessandro in relazione al reato di lesioni (capo C) perchè
improcedibile (in virtù della esclusione in fatto di una circostanza aggravante)
per difetto di querela.
In virtù di tale statuizione favorevole, la pena per il reato continuato (essendo i

uno e mesi sei di reclusione ciascuno.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore, Saetta Vincenzo e Discetti Alessandro, deducendo violazione del
principio dì adeguamento di cui all’art. 627 co.3 cod.proc.pen. .
In sintesi, ferma restando la valutazione favorevole circa l’improcedibilità del
delitto di lesioni, i ricorrenti affermano che l’esclusione in fatto della circostanza
aggravante avrebbe dovuto determinare la riduzione della pena stabilita in
riferimento al delitto di violazione del domicilio. Quest’ultimo era stato, infatti,
ritenuto aggravato ai sensi dell’art. 614 co.4 cod.pen., con statuizione che
andava rivista alla luce dell’assenza di prova circa l’uso di un’arma impropria.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
La decisione di annullamento emessa dalla V Sezione di questa Corte riguardava
in via esclusiva la contestazione di lesioni di cui al capo C, con rigetto dei restanti
motivi .
Vi è pertanto irrevocabilità progressiva della decisione di merito per ciò che
concerne la violazione di domicilio, capo autonomo e aggravato non già dall’uso
dell’arma ma dalla violenza alla persona (confermato anche su tale aspetto dalla
decisione di annullamento con rinvio).
Pertanto, nessun rilievo poteva avere la statuizione favorevole emessa in sede di
rinvio sul capo già oggetto di giudizio definitivo e, correttamente, la Corte di
Appello ha provveduto ad eliminare la porzione di pena riferibile al solo reato dì
cui al capo C.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

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restanti capi già oggetto di giudizio) veniva rideterminata nella misura di anni

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille per ciascuno, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle

Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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