Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39558 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39558 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO ORONZO N. IL 07/04/1967
avverso l’ordinanza n. 1321/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza
di Bari rigettava il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Santoro
Oronzo avverso il diniego di applicazione del beneficio emesso dal Magistrato di
Sorveglianza di Bari.
Il diniego, confermato dal Tribunale, è correlato alla avvenuta commissione di

con valutazione di solo apparente adesione al percorso risocializzante.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Santoro Oronzo.
Nel ricorso si afferma che la commissione di nuovi reati dopo la scarcerazione è
correlata alla condizione di tossicodipendente e alla particolare fragilità derivante
dalla medesima.
Si rinnova pertanto la richiesta di ammissione al beneficio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non
correlati ai contenuti della decisione impugnata.
Ed invero, stante il principio per cui la commissione di reati – in epoca posteriore
alla scarcerazione – può essere interpretata come indicatore di adesione solo
apparente al percorso di risocializzazione, è evidente che l’allegazione della
condizione di tossicodipendenza non incide sulla obiettiva gravità delle condotte
e non preclude, pertanto, l’emissione di un provvedimento di diniego di
ammissione alla liberazione anticipata.
La richiesta di rivalutazione non è peraltro accoglibile in sede dì legittimità, non
essendo stato denunziato un reale vizio di motivazione del provvedimento
impugnato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

2

più reati (in tema di stupefacenti) da parte del Santoro dopo la scarcerazione,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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