Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39557 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39557 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRAVALACI ROBERTO N. IL 28/09/1967
avverso la sentenza n. 374/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2013 la Corte di Appello di Messina ha
confermato le statuizioni emesse in primo grado dal GIP del Tribunale di Patti nei
confronti di Stravalaci Roberto. Costui, con dette decisioni di merito è stato
ritenuto responsabile del delitto di incendio boschivo (fatto del 28 settembre
2012) e condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione, concesse le
circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante.

difensore – Stravalaci Roberto, articolando distinti motivi.
Con il primo si deduce violazione di norme processuali poste a pena di
inutilizzabilità.
Il ricorrente ritiene che la Corte di secondo grado abbia motivato la decisione
anche in riferimento ai contenuti di una dichiarazione spontanea – dal tenore
ammissivo – resa in assenza del difensore. In ogni caso, anche ove si intendesse
far riferimento alle successive dichiarazioni rese in sede di convalida dell’arresto
(e dunque in contesto formalizzato ed in presenza del difensore) le stesse non
sarebbero indicative della ricorrenza al dolo, ma al più di condotta colposa.
Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice.
Le circostanze di fatto deponevano per una limitata estensione del fuoco e
pertanto non poteva dirsi sussistente la fattispecie di incendio.
Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza in riferimento al
ritenuto elemento psicologico doloso.
Le stesse affermazioni rese dall’imputato erano indicative dell’assenza di dolo.
Sarebbe stato gettato un fazzoletto infuocato per eliminare un cespuglio che
sporgeva sulla strada, senza alcuna volontà di provocare un incendio delle
sterpaglie circostanti.

3. Il ricorso va dicharato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti
al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.
Ed invero, gli argomenti posti a fondamento della insussistenza del reato di
incendio si sostanziano in censure di mero fatto, la cui valutazione è preclusa in
questa sede data la completezza e logicità della motivazione espressa nel
provvedimento impugnato . E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte
per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto
attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua
interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di
legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei
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2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del

medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una
diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194
del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della
motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile ictu ()cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione

convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del
24/09/2003 Rv. 226074).
Nel caso in esame, dalla lettura della decisione impugnata emerge, in
particolare che :
– la Corte di Appello ha valutato la questione in rito, ponendo a base della
decisione le sole dichiarazioni ammissive rese in sede di convalida e dichiarando
l’assoluta irrilevanza delle dichiarazioni spontanee;
– il contenuto delle dichiarazioni confessorie non è vincolante per la
ricostruzione del fatto, ben potendo il giudice del merito utilizzare solo parte di
tali affermazioni (in sostanza l’ammissione circa la ricondicibilità al dichiarante
dell’azione materiale) e basare il suo convincimento su altre fonti dimostrative, lì
dove necessario a fini di compiuta valutazione dell’evento;
– la Corte ha espressamente motivato, in modo non illogico, sia sulle
caratteristiche dell’incendio – ritenute sussistenti in rapporto alla potenziale
diffusività del fuoco, domato con prontezza dai Vigili del Fuoco intervenuti
tempestivamente – che in riferimento alla ricorrenza dell’elemento psicologico
doloso, date le obiettive modalità del fatto, da cui è lecito dedurre una precisa e
univoca volontà di provocare l’incendio.
Le considerazioni espresse nel ricorso non si confrontano, pertanto, in modo
adeguato con il tessuto motivazionale della decisione impugnata e finiscono con
il riproporre temi di merito già trattati e risolti in modo del tutto logico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

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adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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