Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39555 del 02/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39555 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WOJCJKOWSKA EWA N. IL 17/03/1946
avverso la sentenza n. 1630/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Data Udienza: 02/10/2014
i
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2013 la Corte di Appello di Genova ha
confermato le statuizioni emesse dal giudice di primo grado nei confronti di
Wojcjkowska Ewa . Coste, con le due decisioni di merito, è stata ritenuta
responsabile del reato di molestie (art.660 cod.pen.) nei confronti dell’ex coniuge
Radaelli Roberto e condannata alla pena di mesi tre di arresto, oltre al
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Wojcjkowska Ewa, articolando distinti motivi.
Con il primo si deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della penale
responsabilità.
Si afferma che la motivazione della Corte riproduce, essenzialmente, quella del
giudice di primo grado e non affronta realmente i temi posti con l’atto di appello.
Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 81 cod.pen. .
La contestazione risulta operata con rifemento a più fatti di molestia riuniti dai
vincolo della continuazione. Nel ricorso si osserva che manca l’indicazione della
pena-base e degli aumenti operati.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Il primo motivo di ricorso è, in particolare, affetto da genericità. La Corte di
secondo grado ha infatti motivato ampiamente circa la natura giuridica dei fatti e
circa la loro riconducibilità all’imputata.
Le argomentazioni espresse in sentenza risultano, peraltro, logiche e coerenti e
la critica viene espressa in modo del tutto generico, senza adeguato confronto
con il percorso motivazionale.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito correttamente
non hanno applicato alcun aumento per la iporizzata continuazione, posto che la
nozione di molestia implica condotte ripetute (tra le molte Sez. I n.6908 del
24.11.2011 rv 252063) e perrtanto la pluralità di azioni non dà luogo a distinti
fatti di reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
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risarcimento dei danni arrecati alle costituite parti civili.
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
Così deciso il 2 ottobre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
ammende.