Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39553 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39553 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURULI PASQUALE N. IL 20/01/1976
avverso la sentenza n. 1363/2011 TRIBUNALE di PALMI, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 7 novembre 2012 il Tribunale di Palmi ha
affermato la penale responsabilità di Furuli Pasquale in relazione al reato dì cui
all’art. 650 cod.pen., con condanna del medesimo alla pena di euro 100,00 di
ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello, a mezzo del difensore,
Furuli Pasquale. L’atto è stato qualificato quale ricorso ai sensi degli artt. 593

Si afferma, in ogni caso, che la prova della violazione di legge è meramente
indiziaria.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti
al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.
Ed invero, gli argomenti posti a fondamento della insussistenza del reato
contestato si sostanziano in censure di mero fatto, la cui valutazione è preclusa
in questa sede data la completezza e logicità della motivazione espressa nel
provvedimento impugnato . E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte
per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto
attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua
interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di
legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei
medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una
diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194
del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della
motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del
24/09/2003 Rv. 226074).
La mancata presentazione del Furuli, una volta accertata la ricezione degli
inviti è stata logicamente ritenuta espressiva di una scelta di inosservanza, con
valutazione insindacabile nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
2

co.3 e 568 co.5 cod.proc.pen. in data 20.12.2013 dalla Corte di Appello.

atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle

Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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