Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39552 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39552 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTESE NICOLA N. IL 08/02/1969
avverso l’ordinanza n. 1630/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 giugno 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Napoli ha respinto l’istanza in tema di detenzione domiciliare proposta da
Cortese Nicola.
In motivazione, pur prendendosi atto di progressi nel trattamento, si valuta
negativamente il profilo delinquenziale posto a monte della esecuzione e si
afferma la persistenza di un pericolo di reiterazione tale da imporre gradualità

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Cortese Nicola, deducendo erronea applicazione della disciplina
normativa regolatrice e vizio di motivazione.
Si assume la contraddittorietà tra la constatazione dei progressi trattamentali e
la ritenuta permanenza del pericolo di reiterazione, in assenza di concreti indici
rivelatori del medesimo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero, il dato che il Tribunale valorizza è rappresentato dalla pregressa
intensità della condotta antisociale, il che legittima una valutazione di merito
tesa a riaffermare il principio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari.
Va infatti ricordato che è costante l’insegnamento per cui il mantenimento di una
condotta positiva durante il periodo di limitazione di libertà non è di per sè
determinante ai fini dell’accesso alla misura alternativa richiesta, dovendosi
tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento, con
possibile mantenimento di diversa misura alternativa che assicura maggior
controllo o comunque con necessità di prosecuzione del trattamento intramurario
(Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029).
Non vi è pertanto contrasto tra la fruizione di permessi premio, come nel caso in
esame, ed il diniego di misura alternativa più ampia.
Trattasi, in ogni caso, di valutazione di merito motivata in modo adeguato il che
ne esclude la sindacabilità nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

2

nell’accesso alle misure alternative.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 2 ottobre 2014

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