Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39551 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39551 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 24/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORNATORACARMELA N. IL 28/04/1946
avverso il decreto n. 38/2011 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 14/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/se.ntite le conclusioni del PG Dott. co Ceo_wivey.kj
tQ. CA-452,e- 1,93- attvv )0 CS2-, 19.eiefx,a&Q

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Uditi difensor Avv.;

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Ritenuto in fatto

1. Tornatora Carmela ricorre personalmente per cassazione avverso il
provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria in data 14 marzo 2012 che aveva
rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso il provvedimento di quel
medesimo Tribunale deliberato il 19 gennaio 2011 che aveva respinto l’incidente
di esecuzione diretto alla restituzione dei beni di sua proprietà (quota parte di un
terreno sito in Varapodio) confiscati ai sensi dell’art. 2 tre legge n. 575/1965

Tallarita Rocco ed alla quale l’opponente era rimasta estranea.
2. Sostiene la ricorrente, nei limiti strettamente necessari per la motivazione
della presente sentenza ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che la decisione
del giudice dell’esecuzione è illegittima per violazione di legge e vizio di
motivazione, avendo il Tribunale disatteso la tesi secondo cui il terreno oggetto
del provvedimento ablatorio era stato acquistato unicamente con il denaro
proveniente dall’attività di bracciante agricola di essa ricorrente e della sorella
Tornatora Rosaria (nubile e convivente) che grazie al lavoro prima ed alla
pensione di invalidità dopo, aveva contribuito sia al sostentamento della sua
famiglia sia all’acquisto del bene confiscato, senza procedere ad accurata ed
integrale valutazione di tutta la documentazione allegata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso della Tornatora vertente su aspetti di fatto non esaminabili in
sede di legittimità in quanto nel procedimento di prevenzione, il ricorso per
cassazione è ammissibile solo per violazione di legge (in termini, ex multis, Sez.
6, n. 24272 del 15/01/2013 – dep. 04/06/2013, P.G. in proc. Pascali e altri, Rv.
256805), è comunque – ancor più radicalmente – inammissibile per un
preliminare aspetto formale, essendo stato proposto di persona dall’interessata.
Al riguardo va ribadito che per i soggetti portatori di un interesse meramente
civilistico, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall’art.
100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi “stanno in giudizio
col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto
previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.; mentre l’indagato o
imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di persona, avendo
solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex
lege e che, come detto, è titolare di un diritto di impugnazione in favore
dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati
1

nell’ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti del marito

espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili
concetti Sez. 2, 21/11/2006, Tanda; Sez. 6, 25/09/2007, Puliga; Sez. 6,
18/06/2008, Lombardi; Sez. 6, 17/02/2009, Pirozzi; Sez. 6, 17/09/2009, Pace);
valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione,
estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4,
u.c.).
Invece, il terzo interessato, quale è la predetta ricorrente, al pari dei soggetti
considerati espressamente dall’art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi

(art. 83 cod. proc. civ.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un
onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle
liti al difensore.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si ritiene equo determinare in C 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014.

civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile

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