Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39551 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39551 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CEFARIELLO CIRO N. IL 21/07/1984
avverso l’ordinanza n. 5730/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 1 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Napoli disponeva la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare
nei confronti di Cefariello Ciro.
La revoca è correlata all’accertamento di una condotta di evasione, avvenuta il
31 luglio del 2013, fatto per cui il Cefariello è stato condannato alla pena di mesi
otto di reclusione.
La violazione viene ritenuta grave e tale da legittimare la revoca della misura

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con
personale sottoscrizione – Cefariello Ciro, deducendo erronea applicazione di
legge e vizio di motivazione.
Si rappresenta che il fatto commesso era di lieve entità e pertanto non
giustificava la revoca della misura alternativa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
La revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare è disposta in
relazione alla sopravvenienza di comportamenti specifici, contrari alla legge o
alle prescrizioni dettate, che risultino incompatibili con la prosecuzione della
misura.
Nel valutare tali comportamenti è pertanto necessario che il Tribunale di
Sorveglianza – oltre ad indicarli – motivi in relazione alla loro gravità, tale da
comportare una sostanziale rivalutazione in senso negativo dei contenuti del
provvedimento concessorio.
Nel caso in esame tale motivazione risulta espressa con riferimento alla condotta
di allontanamento dal domicilio, il che appare logica espressione del potere
attribuito al giudice di merito di apprezzamento del fatto, non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

••■••,–

2.,

M..

alternativa che era stata concessa in precedenza.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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