Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39550 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39550 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIMPANI SANTI N. IL 01/11/1972
avverso l’ordinanza n. 1170/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
L’Aquila rigettava il reclamo in tema di diniego di permesso premio proposto da
Timpani Santi.
In motivazione si valutano le recenti condotte poste in essere dal detenuto descritte nella relazione trattamentale del 28 marzo 2013 – e si afferma, sulla
base dei risultati di tale osservazione, la necessità dì prosecuzione del
trattamento con gradualità nella concessione dei permessi, potendo fruire il

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con
personale sottoscrizione – Timpani Santi deducendo violazione di legge.
Si afferma che la decisione ha creato pregiudizio alla effettività del programma di
recupero in atto e che i motivi esposti non risultano fondati, avendo il ricorrente
mantenuto regolare condotta. La fruizione dei permessi orari è avvenuta senza
alcun inconveniente il che dimostra la nneritevolezza del permesso premio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti, tesi a provocare una rivalutazione di aspetti di merito, non in linea con il
modello legale dei motivi di ricorso in sede di legittimità.
Va ricordato infatti che la concessione del permesso premio deriva dalla verifica
dei progressi trattamentali consistenti nella regolarità della condotta e nel
riscontro positivo di costante senso di responsabilità da parte del soggetto
ristretto.
Il Tribunale, pertanto, nel valutare la recente relazione ha congruamente
evidenziato la segnalazione di condotte oppositive che non consentono la
formulazione di un giudizio del tutto positivo.
Trattasi di valutazione di merito espressa sulla base del contenuto degli atti del
procedimento, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

detenuto di permessi orari.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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