Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3955 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3955 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. BUETI ANGELO nato il 13/05/1960;
2.

FIORANI MILVA nato il 12/03/1961;

avverso la sentenza del 07/11/2012 della Corte di Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Elisabetta Forlani in sostituzione dell’avv.to
Renzo Dian, per Bueti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
FATTO
1. Con sentenza del 07/11/2012 la Corte di Appello di Venezia
confermava la sentenza con la quale, in data 19/07/2004, il Tribunale di
Padova aveva ritenuto BUETI Angelo e FIORANI Milva colpevoli del reato
di rapina aggravata ai danni di Ottavio Conforti.

Data Udienza: 18/12/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati hanno
proposto ricorso per cassazione.

3. BUETI Angelo, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto
VIOLAZIONE DELL’ART.

192

COD. PROC. PEN.

per avere la Corte territoriale

contraddittori. Infatti, l’individuazione fotografica effettuata dai testi
presenti, non era stata affatto precisa in quanto le dichiarazioni dei vari
testi erano risultate contraddittorie. Anche l’ulteriore indizio costituito
dal fatto che l’auto usata per la rapina era risultata essere di proprietà
del ricorrente, aveva una scarsa valenza probatoria in assenza della
prova che fosse stato proprio l’imputato ad utilizzarla. In data
5/12/2013, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha fatto
pervenire una memoria con la quale ha ulteriormente illustrato la
suddetta censura.

4. FIORANI Milva, in proprio, ha dedotto l’erronea applicazione
dell’art. 192 cod. proc. pen. in quanto la Corte avrebbe fondato il
giudizio di colpevolezza su indizi privi dei requisiti richiesti dall’art. 192
cit.
DIRITTO
1. BUETI
La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente
infondata.
La Corte ha fondato il giudizio di responsabilità su due elementi
indiziari: 1) il riconoscimento fotografico effettuato da tre testi oculari
(Grigolon, Conforto Ottavio e Conforto Manuela); 2) l’auto usata per la
rapina risultata appartenere al Bueti.
Come si è detto il ricorrente ha speso gran parte del ricorso per
confutare la valenza probatoria del riconoscimento.
Sul punto, va osservato che trattasi delle medesime censure
dedotte in sede di appello ma che la Corte territoriale ha disatteso con

2

confermato il giudizio di responsabilità sulla base di indizi insufficienti e

ampia e congrua motivazione avendo confutato, punto per punto, tutte
le censure dedotte: cfr pag. 2-4.
In questa sede, il ricorrente, lungi dall’evidenziare vizi
motivazionali, non ha fatto altro che ribadire quelle stesse censure già
oggetto dei motivi di appello.

ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre,
in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale,
con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la
censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di
elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente
infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione
alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e
con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel
momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999
rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955.
Infine, manifestamente infondata è anche la doglianza in ordine
all’ulteriore indizio costituito dall’auto usata per la rapina: sul punto, il
ricorrente, all’ineccepibile osservazione della Corte che aveva
stigmatizzato

«l’assenza di una rappresentazione alternativa circa

l’utilizzo dell’auto da parte di altre persone»,

non ha fatto altro che

prospettare ipotesi del tutto prive di ogni concreto riscontro probatorio.

2. FIORANI

3

Al che deve replicarsi che le censure riproposte con il presente

Costei, al di là di una generica citazione di notorie massime della
giurisprudenza di legittimità sull’art. 192 cod. proc. pen., non ha
ritenuto di spendere una sola parola sugli indizi evidenziati dalla Corte
territoriale a suo carico: dal che consegue l’inammissibilità del ricorso

3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi
inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza:
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

per mancanza di specificità.

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