Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3955 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3955 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Calamela Fernando, nato a Massa Marittima 1’11.1.53
indagato artt. 416 c.p., 624, 625 c.p.

avverso la ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione per il Riesame,

dell’11.7.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata confermata la
ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per avere preso parte ad
un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più furti aggravati,
all’occultamento di tali reati nonché alla commissione di più delitti (bancarotte, false denunce, frodi
alle assicurazioni);

Considerato che, con dichiarazione presentata 1’11.12.14 il Calamela ha,
personalmente, rinunciato al ricorso in Cassazione tempestivamente proposto contro la

Data Udienza: 16/12/2014

predetta ordinanza del Tribunale, sezione per il Riesame, e che, quindi, essendo venuto meno
l’interesse al ricorso, si è in presenza di una causa di inammissibilità ex art. 591 co. 1 lett. d)
c.p.p.;
Precisato che, alla presente declaratoria, segue la condanna alle spese processuali ed
al versamento della somma di C 500 a favore della Cassa delle Ammende, in quanto, sebbene
la carenza di interesse sia sopraggiunta alla presentazione del ricorso (su. 9.10.96, vitale, Rv.206168),
l’imputato non ne ha spiegato le ragioni né è, aliunde, verificabile che essa sia stata
determinata da cause indipendenti dalla volontà del ricorrente;

P.Q.M.
Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
Ammende della somma di C 500.
Visto l’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.
Ordina che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 bis
disp. att. c.p.p..

Così deciso il 16 dicembre 2014
Il Presidente

Ricordato, infine che, trattandosi di ricorrente detenuto, va data comunicazione, ex art.
94, co. 1 ter, disp. att. c.p.p. alle autorità penitenziarie;

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