Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3955 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3955 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

FERMA Maria Maddalena, nata a Catania il 23/09/1945;

avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 23 ottobre 2013;
letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dall’avv. prof. Alessandro Benedetti
nell’interesse delle parti civili;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Alessandro Benedetti, difensore delle parti civili, che si è
riportato alle conclusioni scritte;
sentito, altresì, l’avv. Patrizia Di Mattia, in sostituzione dell’avv. Roberto Laghi, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/05/2015

1. Con sentenza del 14 dicembre 2012, il Giudice di pace di Castrovillari
assolveva Maria Maddalena Ferma dei reati agli artt. 594, 582 e 612 cod. pen. in
danno di Lorenza Vigna e Gaetano Linza.
Pronunciando sull’appello proposto dalle parti civili, Il Tribunale di Castrovillari,
con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata,
dichiarava Maria Maddalena Ferma responsabile, agli effetti civili, dei reati a lei
ascritti, limitatamente agli episodi verificatesi il 19 settembre 2008 e,
conseguentemente, la condannava al risarcimento dei danni in favore delle persone

consequenziali statuizioni.
Avverso la anzidetta pronuncia l’imputata ed il suo difensore, avv. Roberto
Laghi, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di
seguito indicate.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc.
pen. in riferimento all’art. 576 dello stesso codice di rito ed all’art. 39 d.lvo
28.8.2000, n. 274, sul rilievo che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata
innanzi al giudice civile.
Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il

primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non essendo

revocabile in dubbui che le parti civili possano proporre impugnazione ai soli effetti
civili, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., notoriamente applicabile anche al
procedimento innanzi al giudice di pace (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista,
Rv. 236539; Sez. 5, n. 35882 del 17/07/2009, Liporace, Rv. 244919).
Anche il secondo motivo è palesemente infondato, posto che la sentenza
impugnata non è affatto priva di idonea motivazione, peraltro espressiva di corretta
valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni della
persona offesa. In proposito, il giudicante si è attenuto all’insegnamento di questa
Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, secondo cui
le dichiarazioni di accusa della persona offesa possono anche da sole sostenere un
giudizio di colpevolezza ove adeguatamente valutate nella loro attendibilità, anche
in mancanza di riscontri esterni (Sez.Un. n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214,
secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. per). non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto,
che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
2

e

offese, costituitesi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre

vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (In motivazione la Corte
ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte
civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover cercare negli atti di causa
elementi di conferma del

dictum

delle persone offese, ravvisandoli nelle

testimonianze di Michelina Giglio e di Agnese Momile e nell’acquisito referto medico

2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono
le statuizioni dettate dispositivo, anche in ordine alla condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si reputa congruo ed equo
liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00, in favore della
Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle
parti civili, in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso 1’11/05/2015

del pronto soccorso del nosocomio di Castrovillairo.

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