Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39549 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39549 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCIDO CARMINE N. IL 10/05/1971
avverso l’ordinanza n. 3353/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

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«NO

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza
di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da Viscido Carmine avverso la
sanzione disciplinare inflitta in data 16 luglio 2013.
Nessuna violazione dei diritti difensivi, in tale procedimento, viene ravvisata dal
Magistrato di Sorveglianza in riferimento al fatto che l’addebito (successivo al
rapporto) è stato contestato in sede di udienza innanzi al Consiglio di Disciplina.

personale sottoscrizione – Viscido Carmine. Nel ricorso si sostiene l’effettività del
pregiudizio al diritto di difesa derivante dall’assenza di termine tra la formale
contestazione e lo svolgimento della udienza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Questa Corte ha – con costante orientamento – affermato che in tema di
procedimento per l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, la
omissione della previa contestazione dell’addebito da parte del direttore
dell’istituto, o la delega di tale adempimento al comandante del reparto di polizia
penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando
abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l’esplicazione dei diritti
difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito,

in limine,

all’udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina (Sez. I n.
29940 del 3.7.2008, rv 240935).
La sequenza descritta nel provvedimento, pertanto, non può dar luogo a vizio
della decisione disciplinare, data la coerenza della decisione con detto
consolidato orientamento interpretativo, correlato alla natura del giudizio
disciplinare e alla semplicità della articolazione del fatto contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

2

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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