Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39546 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39546 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPIOTTA LUCIANO N. IL 30/12/1965
avverso l’ordinanza n. 127/2013 TRIBUNALE di VARESE, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Im•••

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 15 ottobre 2013 il Tribunale di Varese – quale giudice della esecuzione
– ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di Spiotta Luciano,
finalizzata ad ottenere declaratoria di intervenuta prescrizione di un reato
giudicato con sentenza irrevocabile.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Spiotta
Luciano, sostenendo l’erroneità del decreto, dovendosi ritenere consentita

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero è principio consolidato quello per cui tramite l’incidente di esecuzione
non possono dedursi ipotetici vizi della decisione irrevocabile, dato che gli stessi
sono rilevabili esclusivamente attraverso l’impugnazione dei provvedimenti che
definiscono il grado di giudizio in cui il vizio si sarebbe verificato (già Sez. I
14.1.1992 ric. Maiolo, Sez. I n. 3246 del 25.5.1995, rv 202129, nonchè di
recente Sez. I n. 3370 del 2012).
Detto principio risulta applicabile anche all’ipotesi della omessa dichiarazione di
intervenuta prescrizione, non essendovi alcuna norma del codice di rito dal cui
contenuto possa argomentarsi l’esistenza di una simile potestà in capo al giudice
della esecuzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’emissione di tale tipologìa di decisione in sede esecutiva.

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