Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39545 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39545 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORDI’ SALVATORE N. IL 12/12/1977
avverso l’ordinanza n. 6670/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 17 gennaio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Roma rigettava il reclamo proposto da Cordì Salvatore avverso il decreto
Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41

bis ord.pen.,

emesso il 23 settembre 2013 .
Cordì Salvatore risulta in espiazione della pena di anni trenta di reclusione per
associazione di stampo mafioso, concorso in omicidio ed altro.
Il Tribunale, premessa un’ampia ricostruzione della tipologìa di intervento

fattuali emerse a carico del Cordì nei procedimenti in corso ed in quelli già
definiti e ne trae le considerazioni in punto di ‘capacità’ di mantenimento dei
contatti con l’organizzazione criminale di provenienza, operante nella zona di
Locri.
La prosecuzione del regime detentivo speciale risulta – dato il livello di
inserimento pregresso nel gruppo criminoso, all’esterno ancora attivo – del tutto
giustificata, ad avviso del Tribunale, sulla base degli elementi di fatto posti a
base del provvedimento di proroga, la cui valenza non è posta in dubbio dai
contenuti delle critiche difensive.
Si evidenzia in particolare che l’inquadramento del Cordì come elemento di
vertice nell’ambito della consorteria di riferimento rende concreto il pericolo,
nonostante la detenzione già sofferta ed in assenza di segni tangibili di
ravvedimento, di attivazione di canali informativi con l’esterno tali da vanificare
la portata inibitoria di simili condotte correlata – in via ordinaria – alla
detenzione. Da qui la necessità di mantenere le deroghe al regime ordinario
descritte nel decreto ministeriale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cordì Salvatore,
con dichiarazione personale e con autonomo atto redatto dal difensore.
Nel ricorso si deduce violazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
Dopo ampia premessa in diritto si denunzia l’apparenza di motivazione posto che
dagli atti valutati non emergono condotte recenti indicative della pretesa
capacità del ricorrente di mantenere i contatti con esponenti della cosca Cordì.
Cordì Salvatore è infatti sottoposto al regime differenziato da circa dieci anni (in
detenzione da 16 anni) ed i dati relativi al suo inserimento nella cosca sono
ormai datati. Ne deriva la denunzia di motivazione meramente assertiva e
apodittica, posto che il mantenimento del regime differenziato finisce con
l’essere rapportato alla mera assenza di condotta collaborativa più che alla reale
necessità di contrastare un pericolo concreto.

2

demandato dalla legge all’organo giurisdizionale, evidenzia le principali risultanze

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti.
Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di
Sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime
differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in
rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexíes ord.pen.) .

carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come
redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza
ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo
della decisione.
Nel caso in esame ciò non risulta affatto, posto che il Tribunale ha
diffusamente spiegato le ragioni – traendo le sue argomentazioni dal contenuto
del decreto di sottoposizione e dal contenuto di decisioni irrevocabili – per cui si è
ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il detenuto ed il
contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto
del giudizio.
Tale pericolo è stato rapportato correttamente alla particolare rilevanza del
ruolo svolto dal Cordì Salvatore all’interno della cosca di riferimento, struttura
che risulta all’esterno ancora operativa.
Va ribadito, inoltre, che nel caso in esame ci si trova di fronte alla verifica della
legittimità di misura «trattamentale» essenzialmente di carattere amministrativo
– quella prevista dall’art. 41 bis ord.pen. – operante nei confronti di individui già
soggetti a restrizione della libertà personale (per titolo cautelare o definitivo)
avente essenzialmente finalità preventive (si veda, di recente, quanto precisato
da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, anche in riferimento alla immutata
natura preventiva della misura in parola pure a seguito delle modifiche apportate
con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti (pur in
costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza.
La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene di certo sottoposta ad un
«4gravamento» del grado di afflizione già di per sè correlato alla limitazione di
libertà, ma ciò avviene non in forza di «nuova e diversa» affermazione di
colpevolezza (il che implicherebbe l’adozione della misura con sentenza e
successivo controllo di merito in secondo grado) quanto in virtù della
constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del
reato commesso e dagli altri indicatori previsti dalla legge) che legittima

Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta

l’adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle
capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.
E’ evidente infatti che la proroga del regime differenziato non richiede un
pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso
(dato che ciò presupporrebbe l’individuazione di un effettivo contributo arrecato
all’attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far
ragionevolmente presumere la ripresa dei contatti con la realtà criminale di
provenienza in ipotesi di nuova sottoposizione al regime ordinario.

limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.
Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto – nell’ambito della quale
di certo incide l’intensità pregressa del ruolo associativo già accertato, come più
volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, di recente, Sez. V n.
40673 del 30.5.2012, rv 253713, ove si è ritenuto che ai fini della proroga del
regime detentivo differenziato di cui all’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 è
necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con
l’associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere
condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il
profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la
perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni
non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati
mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di
collegamenti con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi
di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo).
Nel caso in esame gli indicatori della pericolosità – nel senso richiesto dalla
norma – sono stati oggetto di congrua valutazione, nè può affermarsi che la
condotta tenuta durante il periodo di sottoposizione non sia stata valutata.
Il Tribunale infatti ne ha preso in considerazione l’esistenza, ritenendola tuttavia
recessiva a fronte della particolare importanza del ruolo svolto in ambito
associativo prima dell’arresto e dell’assenza di concrete manifestazioni di una
volontà di abbandono del sistema di valori devianti cui si è in precedenza
aderito. Trattasi pertanto di valutazioni rispondenti alla configurazione
normativa dell’istituto, non rivedibili nella presente sede di legittimità, dati i
descritti limiti ontologici del presente giudizio.
A fronte di ciò le critiche esposte, pur formulate sotto il profilo della assenza
del percorso motivazionale in realtà ne contestano la persuasività, in rapporto a
circostanze di fatto non apprezzabili nella presente sede di legittimità.

4

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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