Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39543 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39543 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONADIO GERARDO N. IL 18/09/1958
avverso l’ordinanza n. 8518/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 07/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 7 gennaio 2014, con ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Donadio
Gerardo avverso il provvedimento di diniego emesso dal Magistrato di
Sorveglianza di Roma in data 14.11.2013.
Il motivo del rigetto sta nel fatto che l’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento
della liberazione anticipata include un periodo di esecuzione antecedente e

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Donadio Gerardo, deducendo erronea applicazione della
disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
Nel ricorso si sostiene che pur in assenza di un provvedimento che riconosca la
fungibilità dei periodi antecedenti il Magistrato di Sorveglianza, ove non
compiuta, potrebbe realizzare la valutazione circa la ricorrenza dei presupposti di
cui all’art. 54 ord.pen. a fini di concessione della liberazione anticipata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Presupposto per l’applicazione dell’art. 54 ord.pen. è la esistenza di periodi di
carcerazione che si riferiscono alla medesima vicenda esecutiva (tra le molte
Sez. I n.21689 del 6.5.2008, rv 239884) pur se vissuti in momenti diversi e
interrotti da periodi di libertà.
Vi è pertanto la possibilità di sottoporre a valutazione – una volta divenuta
esecutiva la condanna – i periodi sofferti in custodia cautelare per il medesimo
procedimento ai sensi del medesimo articolo 54 co.1 ord.pen. .
Quanto alle limitazioni di libertà vissute in procedimenti diversi le stesse sono
valutabili se ed in quanto incluse nel provvedimento esecutivo in atto, ai sensi
dell’art. 657 cod.proc.pen. ( custodia cautelare subìta in procedimento diverso o
pena espiata per reato diverso nelle ipotesi previste dall’art. 657 co.2
cod . p roc. pen.).
In altre parole ciò che rileva è che il rapporto esecutivo in atto ricomprenda in
quanto tali le frazioni di limitazione della libertà indicate dal condannato, non
potendo il Magistrato di Sorveglianza modificare il titolo in esecuzione,
competenza funzionale non attribuita dal legislatore a detto organo
gíursdizionale ma al giudice della esecuzione.
Lì dove detti periodi siano rientrati nella regolamentazione della pena da
eseguire, il Magistrato di Sorveglianza – ove non valutati ai particolari fini di cui

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diverso da quello attuale, non dichiarato fungibile.

all’art. 54 ord.pen.- potrà sottoporre al suo esame la condotta tenuta nel
periodo.
Nel caso in esame i periodi risultano estranei al titolo in esecuzione, il che
legittima il diniego valutativo ai fini qui considerati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

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