Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39542 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39542 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGIAMO VINCENZO N. IL 16/05/1965
avverso l’ordinanza n. 2924/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza
di Genova rigettava le istanze di differimento pena per motivi di salute o di
sottoposizione alla detenzione domiciliare proposte da Cangiano Vincenzo.
In fatto, quanto alle condizioni di salute, si esamina la più recente relazione
sanitaria che attesta il grado delle patologie e si ritengono adeguate le terapie
realizzate presso il luogo di detenzione. In particolare il quadro clinico presenta
esiti di un pregresso infarto miocardico (riferito) e disturbo dell’adattamento, con

Tribunale non raggiungono il grado di gravità richiesto dalla normativa invocata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione -Cangiano Vincenzo , deducendo essenzialmente vizio di
motivazione per sottovalutazione della gravità delle patologie in atto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti, espressi peraltro con evidente genericità.
Va infatti rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione non affetta da
evidenti vizi logici, ha ritenuto che il quadro patologico a carico di Cangiano
Vincenzo – di certo esistente ed oggetto di specifica valutazione, operata in
riferimento ai contenuti della più recente relazione sanitaria – non assume il
connotato di gravità tale da comportare il differimento della esecuzione della
pena, con corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 147 comma
1 n.2 cod. pen.
Detta norma, infatti, nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in
cui il destinatario si trovi in «condizioni di grave infermità fisica» richiede, per
costante interpretazione di questa Corte, che la sottoposizione alla restrizione di
libertà, in rapporto alla natura dell’infermità riscontrata, appaia contraria al
senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (Sez. I, n.
26136 del 6.6.2012, Scudera, Rv 253087) o richiede che il trattamento sanitario
– imposto dalla gravità delle patologie – non sia praticabile in ambiente
penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui
all’art. 11 ord. pen. (in tal senso Sez. I, n.972 dei 14.10.2011, Farinella, Rv
251674) .
Tale valutazione non è difforme da quella richiesta al fine di applicare la
detenzione domiciliare nel caso previsto dall’art. 47 ter al co.1 ter, norma tesa a
rendere compatibile il contemperamento tra esigenze di tutela della collettività
2

sintomatologìa trattabile in ambiente penitenziario. Tali condizioni, a parere del

(attraverso la misura alternativa) e l’esecuzione di trattamenti sanitari derivanti
da patologìe di particolare gravità, tali da rendere non adeguate le cure fruibili in
ambiente penitenziario.
Ora, nel caso in esame, per come ritenuto dal Tribunale, le patologie da cui è
affetto il ricorrente risultano trattabili presso il luogo di detenzione . Tale
affermazione non contrasta in modo evidente con la descrizione delle patologie
riscontrate.
Si tratta, pertanto, di una valutazione in fatto, logicamente argomentata con

ricorrente oppone una diversa lettura dei contenuti di tali relazioni, con richiesta
di rivalutazione di aspetti che riguardano il merito della decisione, non accoglibile
nella presente sede di legittimità.
Per tali ragioni va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

riferimento alle risultanze delle relazioni sanitarie, a fronte della quale il

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