Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39540 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39540 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZARCONE ANTONINO N. IL 26/06/1971
avverso l’ordinanza n. 6827/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 29 novembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Roma rigettava il reclamo proposto da Zarcone Antonino avverso il decreto
Ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen.
del 15 ottobre 2012.
Zarcone Antonino risulta in in custodia cautelare (dopo condanna in primo grado
alla pena di anni dodici di reclusione) per il reato di associazione mafiosa .

demandato dalla legge all’organo giurisdizionale, evidenzia le principali risultanze
fattuali emerse a carico dello Zarcone nei procedimenti in corso e ne trae le
considerazioni in punto di ‘capacità’ di mantenimento dei contatti con
l’organizzazione criminale di provenienza. Si compie riferimento, in particolare, al
ruolo di reggente del mandamento di Bagheria, con stretto contatto con i vertici
del mandamento di Porta Nuova in Palermo.
L’ applicazione del regime detentivo speciale risulta – dato il livello di inserimento
nel gruppo criminoso, all’esterno ancora attivo – del tutto giustificata, ad avviso
del Tribunale, sulla base degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di
proroga, la cui valenza non è posta in dubbio dai contenuti delle critiche
difensive.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Zarcone Antonio con personale sottoscrizione – deducendo vizio di motivazione.
Nel ricorso si contesta la valenza probatoria degli elementi di fatto sottoposti a
valutazione e si rappresenta che nel periodo di carcerazione il ricorrente ha
mantenuto regolare condotta.
Difetterebbe, pertanto, il presupposto della pericolosità cui la legge ricollega
l’applicazione del regime differenziato, non essendovi alcun indizio concreto circa
l’attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminosa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti. Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di
Sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime
differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in
rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .
Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta
carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come
redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza

2

Il Tribunale, premessa una sintetica ricostruzione della típologìa di intervento

ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo
della decisione.
Nel caso in esame ciò non risulta affatto, posto che il Tribunale ha
analiticamente spiegato le ragioni – traendo le sue argomentazioni dal contenuto
del decreto di sottoposizione e dai titoli cautelari in atto – per cui si è ritenuto
sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il detenuto ed il contesto
criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto del
giudizio.

ruolo svolto dall’attuale ricorrente all’interno della organizzazione mafiosa (per
quanto risulta dai provvedimenti di merito, legittimamente valutabili), struttura
che risulta all’esterno ancora operativa.
Da qui la legittimità delle valutazioni operate, specie in rapporto alla natura
preventiva dello strumento in applicazione, che non richiede la prova dei contatti
già in atto ma che mira, data la pericolosità manifestata dal soggetto, a inibire la
loro possibilità di realizzarsi .
La condizione del soggetto detenuto, dunque, viene di certo sottoposta ad un
«àggravamento» del grado di afflizione già di per sè correlato alla limitazione di
libertà, ma ciò avviene non in forza di «nuova e diversa» affermazione di
colpevolezza quanto in virtù della constatazione del livello di pericolosità
soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e dagli altri indicatori
previsti dalla legge) che legittima l’adozione di misure idonee a prevenire il
fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso
sugli accadimenti esterni.
A fronte di ciò le critiche esposte, pur formulate sotto il profilo della assenza
del percorso motivazionale in realtà ne contestano la persuasività, in rapporto a
circostanze di fatto non apprezzabili nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
3

Tale pericolo è stato rapportato correttamente alla particolare rilevanza del

Così deciso il 2 ottobre 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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