Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3954 del 13/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3954 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Frisella Marco, nato a Wolverhampton (GB) il 23.9.1983
avverso l’ ordinanza del 27.2.2014
del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le richieste del P. M., in persona del Sost. Proc. Gen.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso;

1

Data Udienza: 13/11/2014

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,

1.Con sentenza del Tribunale di Palermo dell’1.2.2010, irrevocabile il 15.6.2012, Marco
Frisella veniva condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa
per plurime violazioni della normativa di cui al DPR 380/2001 e per violazione di sigilli; pena
sospesa subordinatamente all’adempimento dell’ordine di demolizione e di riduzione in pristino
delle opere abusive nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data
27.2.2014 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la
sentenza sopra indicata.
Assumeva il Tribunale che, come accertato dalla Polizia Urbanistica ed Edilizia del Comune di
Palermo,in data 25.5.2013, il Frisella non aveva ottemperato all’ordine di demolizione, benché
fosse ampiamente decorso il termine indicato in sentenza.
Irrilevante, secondo il Tribunale, era l’erronea indicazione, contenuta nell’ordine-ingiunzione
del P.M., di ripristinare lo stato dei luoghi nel termine di 960 giorni dalla notifica.
2.Ricorre per cassazione Marco Frisella, denunciando la contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
Il Tribunale, pur dando atto che l’ingiunzione emessa dalla Procura della Repubblica di
Palermo prevedesse il termine di 960 giorni per ottemperare alla demolizione delle opere
abusive, ha ritenuto di revocare il beneficio della sospensione sulla base dell’avvenuto decorso
del minore e diverso termine indicato in sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

111 ricorso è manifestamente infondato.
2.A norma dell’art.165 cod.pen. la sospensione condizionale della pena può essere
subordinata all’adempimento di obblighi ed il Giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale essi debbono essere adempiuti.
Nel caso di specie, con la sentenza del Tribunale di Palermo, emessa in data 1.12.2010 e
divenuta irrevocabile il 15.6.2012, la sospensione condizionale della pena veniva subordinata
alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato nel termine di 90 giorni dal passaggio
in giudicato della sentenza medesima.
Ed è pacifico che il termine assegnato dal Giudice in sentenza era inutilmente ed
ampiamente decorso, essendo stato accertato dalla Polizia Municipale, in data 25.5.2013, che
il Frisella non aveva ancora ottemperato all’ordine di demolizione delle opere abusive.
giurisprudenza di questa Corte, il mancato
3.Tanto premesso in fatto, secondo la
adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo, cui sia
subordinata la concessione del beneficio di cui all’art.163 cod.pen., determina la revoca della
sospensione condizionale, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità,
con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna
discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento o
dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.10672 del
5.2.2004.
Anche più di recente è stato ribadito che il mancato adempimento, entro il termine fissato,
dell’obbligo di demolizione del manufatto abusivo- cui sia subordinata la concessione della
sospensione condizionale della pena-determina la revoca di diritto del beneficio salva l’ipotesi
di sopravvenuta impossibilità, non essendo attribuito al giudice dell’esecuzione alcun margine
di discrezionalità (Fattispecie in cui la demolizione era intervenuta oltre il termine previsto in
sentenza)- cfr. Cass.pen. sez.3 n.32834 del 19.6. 2013.
Anzi si è ritenuto che anche il rilascio di permesso di costruire in sanatoria non osti alla
revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto

2

RITENUTO IN FATTO

abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all’inutile scadenza del termine per la demolizione
stabilito dal giudice (Cass.pen. sez. 3 n. 45302 del 7.10.2009).

4.11 ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi
dell’art.616 cod.proc.pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa dell
mende.
Così deciso in Roma il 13.11.2014

3.1.11 ricorrente, anche con il ricorso, neppure prospetta una sopravvenuta impossibilità ad
ottemperare all’obbligo di demolizione.
Correttamente il Tribunale ha, poi, ritenuto irrilevante il diverso ed erroneo termine indicato
nell’ingiunzione di demolizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, sia perché,
come rilevato dai P.G., l’organo di esecuzione non può indicare un termine diverso
sostituendosi alla pronuncia dell’organo giudicante, sia perché la condizione cui è sottoposto il
beneficio della sospensione della pena (affidata alla condotta spontanea del condannato) è
cosa completamente diversa dall’ingiunzione a demolire emessa dal P.M. in sede esecutiva.

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