Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3954 del 11/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3954 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

CALARCO Domenico, nato a Santo Stefano in Aspromonte il 24/07/1966

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 19 aprile 2013;

Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
letta la memoria dell’avv. Giacomo lana, che, nell’interesse della parte civile
Concettina Priolo, ha insistito nella richiesta di risarcimento dei danni, materiali e
morali subiti nonché di rifusione delle spese processuali, come da allegata nota
spese;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria
confermava la sentenza del 21 giugno 2011 con la quale il Giudice di pace di Villa

Data Udienza: 11/05/2015

San Giovanni aveva dichiarato Domenico Calarco colpevole del reato di cui all’art.
612 cod. pen., per avere minacciato un danno ingiusto a Concettina Priolo,
pronunciando il suo indirizzo la seguente espressione “se parli scendo e vi
ammazzo, vi faccio soffocare e vi uccido”; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla
pena di C 1000,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della persona
offesa, costituitasi parte civile, da liquidare in separata sede.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Vincenzo Nucara,
ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)
cod. proc. pen., in relazione all’art. 603, comma 4, dello stesso codice di rito. In
particolare, si contesta il diniego della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
per l’escussione dei testi indicati nell’atto di appello.
Con il secondo motivo si denuncia identico vizio di legittimità con riferimento
all’art. 192 cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione con riferimento alla
valutazione delle risultanze processuali, segnatamente all’ingiusto credito accordato
alle dichiarazioni di accusa della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il giudice a
quo ha chiaramente indicato le ragioni per le quali non potesse essere accolta la
richiesta di integrazione probatoria, in mancanza del presupposto della

non

decidibilità allo stato degli atti, cui l’art. 603, comma primo, cod. proc. pen.
subordina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
Peraltro, lo stesso giudice ha osservato che la stessa istanza era priva della
necessaria specificazione delle circostanze sulle quali iesti avrebbero dovuto
deporre, donde la sua aspecificità siccome oggettivamente idonea ad offrire
elementi di valutazione della rilevanza e decisività del testimoniale offerto.

2. Il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato, posto che la
sentenza impugnata non è priva di idonea e pertinente motivazione, espressiva di
corretta valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni
della persona offesa. In proposito, il giudicante si è attenuto all’insegnamento di
questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite,
secondo cui le dichiarazioni di accusa della persona offesa possono anche da sole
sostenere un giudizio di colpevolezza ove adeguatamente valutate nella loro
attendibilità, anche in mancanza di riscontri esterni (Sez.Un. n. 41461 del
19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, secondo cui le regole dettate dall’art. 192,
comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona
7

indicate.

offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato come, nel caso in cui la
persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al
riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

elementi di conferma del

dictum

della persona offesa, ravvisandoli nelle

dichiarazioni della sorella Giuseppina.

3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono
le statuizioni dettate dispositivo, anche in ordine alla condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si reputa congruo ed equo
liquidare come da dispositivo, tenuto conto che il suo apporto nel presente giudizio
si è limitato alla mera trasmissione di richiesta risarcitoria e nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00, in favore della
Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile, che liquida in complessivi € 1000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso 1’11/05/2015

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover cercare negli atti di causa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA