Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39539 del 02/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39539 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPIOTTA LUCIANO N. IL 30/12/1965
avverso l’ordinanza n. 228/2012 TRIBUNALE di VARESE, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in sede esecutiva il Tribunale di Varese – in data 9
luglio 2013 – ha dichiarato condonata nei confronti di Spiotta Luciano, in virtù di
quanto previsto dalla legge n.241 del 2006, la pena di anni tre di reclusione ed
euro 516,00 di multa in luogo di quella pari ad anni quattro e mesi otto di
reclusione ed euro 516,00 di multa.
L’ordinanza applica riduzione del beneficio dell’indulto che era stato concesso –

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del
difensore – Spiotta Luciano.
Nel ricorso si afferma che non vi sarebbe alcuna pena da scontare in rapporto
agli esiti dei precedenti giudizi ed ai periodi di affidamento in prova al servizio
sociale e liberazione anticipata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il
suo contenuto non si riferisce alla decisione di riduzione del beneficio dell’indulto
– erroneamente applicato oltre i limiti legali – ma a diverso argomento,
rappresentato dalla incidenza sulla esecuzione delle misure alternative già
scontate in periodi di precedente detenzione.
Si tratta di tema estraneo all’oggetto della decisione e pertanto non valutabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

con diverse decisioni – in misura superiore al limite di legge.

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