Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39538 del 02/10/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 39538 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA\ g

Taski 2.4

sul ricorso proposto da:
BADALONI CLAUDIO N. IL 10/05/1964
avverso l’ordinanza n. 2598/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 02/10/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 5 aprile 2013 la Corte di Appello di Ancona
dichiarava inammissibile per ritenuta genericità l’atto di appello proposto da
Badaloni Claudio avverso la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 9
co.2 legge n.1423 del 1956 emessa dal GUP del Tribunale di Ancona il 2 marzo
2009.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del

regolatrice e vizio di motivazione.
Il ricorrente evidenzia che le norme processuali non attribuiscono alla Corte di
Appello il potere di emettere dichiarazione di inammissibilità per manifesta
infondatezza ma esclusivamente per genericità dei motivi addotti.
Nel caso in esame si era contestata sia l’affermazione di penale responsabilità
che il trattamento sanzionatorio e pertanto l’atto di impugnazione non poteva
essere dichiarato inammissibile.

3. A fronte di ricorso che non risulta manifestamente infondato va dichiarata
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione emessa dalla Corte di Appello affronta il tema in astratto, senza
alcuna indicazione specifica del contenuto dei motivi addotti, in ciò impedendo la
necessaria verifica del percorso seguito su un tema di particolare delicatezza.
Se è vero, infatti, che l’atto di appello deve contenere critiche dotate della
necessaria specificità, è esatto affermare che la natura dell’appello resta quella di
un giudizio di merito e, pertanto, in presenza di doglianza relativa ad un punto
specifico della decisione – nel caso in esame l’entità della pena – non può
emettersi una declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi, dovendo
essere disposta la trattazione del gravame.
Sul tema, di recente, questa Corte ha precisato che nel giudizio di appello la
valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini
differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per
cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del
primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito (Sez. I n. 1445 del
14.10.2013, rv 258357).
Ciò posto, va rilevato che l’erronea declaratoria di inammissibilità e la correlata
non manifesta infondatezza del ricorso comportano – ai sensi dell’art. 129
cod.proc.pen. – la necessaria emissione di decisione di annullamento senza
rinvio, essendo maturata la prescrizione del reato (fatto commesso in data 16

difensore – Badaloni Claudio, deducendo erronea applicazione della disciplina

luglio 2005 e soggetto a termine prescrizionale pari ad anni sette e mesi sei
comprensivo di interruzioni).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 2 ottobre 2014

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