Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39537 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39537 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICIS MICHAEL N. IL 14/09/1993
SISTO VITO N. IL 11/06/1990
SANTORO COSIMO N. IL 19/10/1990
CRESCENZIO CLAUDIO N. IL 17/02/1992
MARRAFFA GIANNI N. IL 21/03/1994
TRIVISANI FRANCESCO N. IL 15/02/1986
GATTI DONATO N. IL 19/11/1988
avverso l’ordinanza n. 27/2014 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
12/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
1 /sentite le conclusioni del PG Dott. vi tAcit4,2,
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Data Udienza: 24/06/2014

1. Con ordinanza del 12\2\2014 il Tribunale del Riesame di Taranto confermava la
misura cautelare degli arresti domiciliari adottata dal G.i.p. nei confronti di D’Amicis
Michael, Sisto Vito (1990), Santoro, Cosimo, Crescenzio Claudio, Marraffa Gianni,
Trevisani Francesco e Gatti Donato per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per
la illecita detenzione di gr. 13,75 di cocaina e gr. 93 di marijuana rinvenuti all’interno
di un garage sito in Grottaglie via Firenze 64.
In ordine a tale episodio erano stati arrestati in flagranza il D’Amicis ed il Sisto (1990)
che erano stati dalla P.G. visti prima entrare e dopo qualche minuto uscire dal garage.
Il tribunale del riesame, con diverso provvedimento, non ritenendo il quadro indiziario
grave, aveva annullato la misura.
La nuova ordinanza era stata adottata, nei confronti degli originari due indagati e degli
altri cinque attuali ricorrenti, a seguito dell’acquisizione agli atti di una informativa di
P.G., basata su videoregistrazioni, che mostravano gli indagati entrare ed uscire con
dimestichezza dal garage, per lo più utilizzando la chiave per aprire la porta.
All’interno del locale, a dimostrazione che era un luogo ove veniva custodita la droga
da spacciare, venivano rinvenuti anche ritagli circolari di cellophane, rotoli di nastro
gommato, coltelli ed un taglierino.
Il locale risultava essere stato fittato dal Trevisani e dal Crescenzio; inoltre in data
3\6\2013, D’Amicis e Santoro erano stati tratti in arresto, in altro procedimento, per
un’estorsione ricollegabile a vicende di droga.
Valutato il grave quadro indiziario e la pericolosità degli indagati emergente dalla
gravità del fatto e dal livello organizzativo dell’illecita attività, che si giovava di un
apposito locale, il tribunale rigettava le istanze di riesame.
2. Avverso l’ordinanza hanno propostokicors4) i difensori degli indagati, lamentando :
2.1. D’Amicis : a) la violazione di legge, tenuto conto che il D’Amicis era stato
nuovamente arrestato, nonostante la preclusione costituita dal precedente
provvedimento di annullamento del Riesame il quale non era stato impugnato. A
sostegno della nuova misura non vi erano ulteriori e nuovi significativi indizi; b) il vizio
della motivazione, sull’affermata riconducibilità della sostanza a tutti gli indagati,
nessuno dei quali era stato rinvenuto con indosso sostanza; in particolare il D’Amicis
non era neanche in possesso della chiave; c) il vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, relativamente a persona incensurata; sul
punto l’ordinanza del Riesame era apodittica.
2.2. Sisto : svolgeva argomentazioni analoghe al D’Amicis.
2.3. Santoro, Crescenzio e Gatti : a) il vizio di motivazione per avere il Riesame
svolto una motivazione di portata generale, senza analizzare i gravi indizi e le
esigenze cautelari con riferimento alle posizioni dei singoli indagati; b) la erronea
applicazione della legge per essere stata reiterata una misura cautelare annullata,
senza la presenza di nuovi elementi; c) la inutilizzabilità probatoria delle videoriprese,
in quanto non vi era certezza sulla data delle registrazioni e ed alle stesse non
avevano partecipato attivamente i verbalizzanti.
2.4. Marraffa : la mancanza di motivazione in relazione alla presenza delle esigenze
cautelari, affidate nell’ordinanza a formule stereotipate e prive del concreto contenuto
previsto dalla legge per poter limitare la libertà personale;
2.5. Trevisani : la mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza,
considerato che l’indagato era citato nell’ordinanza in modo stringato alla pag. 4 e non
era mai stato riprese dalla videocamera; inoltre non risultavano rapporti di
frequentazione con altri coindagati.

RITENUTO in FATTO

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CONSIDERATO in DIRITTO

1. i, ricorscy KPparte fondat0i .
1. Quanto alle censure relativa alla affermata sussistenza dei gravi indizi,
preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione
in materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che “l’ordinamento non
conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi
di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata
richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo
di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo
e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)
l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (Cass. IV, n. 2050\96,
imp. Marseglia, rv. 206104; Cass. Sez. III, Sentenza n. 40873\2010, imp. Merja, rv. 248698).
Orbene, nel caso di specie, il Riesame ha rilevato sulla base delle videoriprese come
gli indagati, con dimestichezza, entrassero e uscissero dal garage all’interno del quale
è stata rinvenuta la droga e gli strumenti idonei per il confezionamento, così
desumendo il loro coinvolgimento nel traffico di droga.
Le censure mosse dalla difesa all’ordinanza sul punto, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione del
provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
2. Quanto al vizio procedurale, lamentato dal D’Amicis e Sisto, costituito dalla
violazione di un “giudicato” cautelare, va rammentato che questa corte di legittimità,
con orientamento consolidato, ha statuito che la preclusione può essere superata dalla
sopravvenienza di fatti nuovi che giustificano la rivalutazione di quelli già apprezzati in
precedenza (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19521 del 15/04/2010 Cc. (dep.
24/05/2010), Rv. 247208).
Nel caso di specie, una nuova informativa della P.G., asseverata da videoriprese, ha
indotto ad una nuova valutazione dei gravi indizi, lasciando trasparire una non
occasionale presenza degli indagati sul posto, finalizzata all’illecito traffico.
Ne consegue che nessuna violazione di legge è stata consumata.
3. In ordine alla censura relativa alle videoriprese, premesso il difetto di
autosufficienza del ricorso sul punto, in quanto nessun documento viene allegato a
sostegno della doglianza, la lamentata inutilizzabilità non trova sostegno in alcuna
norma di rito. Invero, anche a dare per scontata la circostanza che nelle riprese non
figura la data e l’orario, il fatto che siano recepite in una informativa di reato, fornisce
sufficiente certezza circa le modalità e le circostanze della loro captazione.
4. Infine, quanto alle esigenze cautelari, i motivi di ricorso sono fondati.
Invero la motivazione dell’ordinanza sul punto è affidata a considerazioni generali,
sintetiche e senza alcun riferimento alle singole posizioni degli indagati.
Pertanto, non essendo possibile, interpretando e valutando l’intero contesto,
identificare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue con la misura,
individualizzandole in relazione ad ogni indagato, si impone l’annullamento della

misura limitatamente a tale punto, con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo
esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente
alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari e rinvia sul punto al Tribunale di
Taranto per nuovo esame. Rigettai1ricors0 nel resto.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2014

Il Consigliere estensore

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