Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39536 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39536 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Verolino Ferdinando, nato a Napoli il 10.9.68
indagato art. 5 d.lgs 74/00

avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame, di S. Maria C.V.

del 2.10.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Si procede, nei confronti del
ricorrente per violazione dell’art. 5 d.lgs 74/00 per avere, nella sua qualità di amministratore
di fatto della società estero-vestita Novatek S.r.l., omesso di versare al fisco i tributi dovuti.
La tesi dell’accusa è che la Novatek, pur avente sede fisica in Tunisia, non potesse essere
considerata soggetto distinto dalla Novatel posto che l’attività produttiva svolta da quest’ultima
pur prevedendo una parte finale da svolgersi in Tunisia, possedeva in realtà tutti i mezzi per
realizzare il prodotto finito. Pertanto, la formale dislocazione delle due imprese, nell’ottica

Data Udienza: 26/05/2015

accusatoria, risponderebbe solo alla finalità di realizzare un duplice vantaggio fiscale: in Italia
ed in Tunisia.
Per tale ragione, su richiesta del P.M., il G.i.p. ha disposto il sequestro preventivo per
equivalente, a fine di confisca, delle quote della soc. Telecontrolli S.r.l. di proprietà
dell’indagato.
La richiesta di riesame contro tale provvedimento è stata respinta dal Tribunale.

1) violazione di legge perché sono stati aggrediti i beni dell’indagato senza una
preventiva verifica della capienza dei beni della società. A tal fine, si ricorda la recente
decisione n. 1738/15 di questa terza sezione osservando che, nella specie, è stato omesso
qualsivoglia approfondimento concreto per acquisire, in primis, il profitto diretto di cui la
società avrebbe beneficiato dall’evasione.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione –

Il ricorso è fondato.

Come rammenta giustamente il ricorrente, proprio di recente questa Corte (Sez.
16.1.15, Bartolini, n. 1738) è intervenuta nuovamente sulla questione della “alterità soggettiva”
dell’ente al cui vantaggio, tramite i reati tributari, è stata commessa l’evasione fiscale da parte
del suo amministratore.
Sulla scia della nota sentenza Gubert di queste S.U. (30.1.14, Rv. 258646), è stato, infatti,
fermo restando che il sequestro preventivo per equivalente dei beni della società è
osservato che

consentito solo nel caso in cui questa sia una società fittizia, ovvero uno schermo per la persona fisica
dell’amministratore
non è neppure possibile escludere a priori il sequestro diretto del profitto a

carico della società non fittizia perché essa è qualificabile ente non estraneo al reato (v. anche Sez.
III, 14.5.13, n. 33182).
La conseguenza di tale ampio ragionamento sviluppato nei precedenti citati è che, di
certo, anche l’odierna aspettativa del ricorrente di una previa verifica della capienza dei beni
societari va intesa cum grano salis non potendo essa risolversi nella pretesa che il P.M. svolga
a riguardo un accertamento completo e specifico (eventualmente, ulteriore rispetto a quanto già confluito
nel compendio indiziario) che, per di più, è incompatibile con la fase ancora iniziale del
procedimento.
Al contrario, così come è sommaria la cognizione circa il fumus commissi delicti ed il
periculum in mora, analogamente non potrà che essere sommaria anche la identificazione
della capienza patrimoniale dell’ente che ha tratto profitto dal reato tributario.
Il concetto è stato ulteriormente esplicitato da questa stessa sezione (sez. III, 29.10.14,
Mataloni, Rv. 262770) quando ha affermato che «é legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal
reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una
persona estranea al detto reato; tuttavia al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto
nei confronti della persona giuridica è pur sempre necessario che risulti la disponibilità, nelle
casse societarie, di denaro da aggredire, non sussistendo un obbligo per la Pubblica Accusa di
dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti “ex
actis” l’incapienza del patrimonio dell’ente».
Trasferendo i predetti principi al caso in esame, appare piuttosto chiaro come la
fondatezza del rilievo qui mosso dal ricorrente discenda dalla evidente assenza, nella
motivazione del provvedimento impugnato, di qualsivoglia accenno al fatto se la società

2

2. Motivi del ricorso – Avverso quest’ultima decisione, l’indagato ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo:

Novatek – che ha percepito il vantaggio fiscale – avesse disponibilità alcuna sì da giustificare
l’aggressione immediata del patrimonio dell’indagato.
In tal senso, perciò, l’ordinanza in esame merita di essere annullata con rinvio al
Tribunale di S. Maria C.V. per nuovo esame alla luce dei rilievi appena mossi.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 26 maggio 2015
Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di S. Maria C.V.

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