Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39532 del 09/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 39532 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

MAIMONE Michele, n. a Milazzo il 19\8\1975
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Messina del
17\4\2013 (n. 9\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Massimo
Galli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

Data Udienza: 09/05/2014

RITENUTO in FATTO

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del
difensore deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione laddove la
Corte di merito aveva ritenuto la sussistenza di un comportamento connotato da colpa
grave ed idoneo ad incidere sull’errore del giudice. Tale condotta era stata rinvenuta
in circostanze che la sentenza di assoluzione aveva qualificato irrilevanti ed inidonee a
determinare una condanna, a fronte delle dichiarazioni immediate dell’imputato, che
aveva i mezzi economici per poter fare una “scorta” di sostanza stupefacente.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Va premesso che, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per
l’equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine
diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel
processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale
probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di
parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non
nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei
a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza
dell’imputato, l’adozione della misura, inducendo in errore il giudice
1.2. Nella specie, è quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato
in modo congruo e logico in ordine alla condotta del Maimone ed alla sua idoneità ad
ingenerare nel giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà
personale il convincimento di un suo probabile coinvolgimento nei fatti criminali
contestatigli.
Ebbene, la Corte territoriale, facendo buon governo dell’applicazione delle norme in
materia e con motivazione logica ed ampia, ha evidenziando le ragioni che hanno
indotto al rigetto della richiesta. In particolare presso la sua abitazione, oltre alla
marijuana, eramPsta4 sequestrattì) un bilancino di precisione e buste idonee al
confezionamento delle dosi. L’assoluzione era stata determinata dalla non certa
destinazione alla cessione della sostanza.
1.3. A fronte di tale esaustiva motivazione, le censure formulate dal ricorrente sono
caratterizzate da genericità, con richiami ai principi che governano la materia della
riparazione, ma senza specifici argomenti idonei a confutare la ricostruzione dei fatti e
la loro valutazione, effettuata dalla Corte di Appello.
Va ricordato come questa corte di legittimità ritenga dolosa, non solo la condotta
diretta, secondo il criterio penalistico, alla realizzazione di un evento voluto e
rappresentato nei termini fattuali ossia l’azione in concreto preordinata all’adozione o
al mantenimento della misura cautelare, ma anche quella che, valutata con il
parametro dell’id quod plerumque accidit sia tale da creare una situazione di allarme

1. Con ordinanza del 17\4\2013 la Corte di Appello di Messina rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da MAIMONE Michele.
Questi, arrestato in data 3\1\2007 per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990, era
stato detenuto fino al 16\1\2007. Il Maimone era stato accusato della detenzione
illecita di gr. 188 circa di marijuana.
All’esito del processo era stato assolto con sentenza della Corte di Appello di Messina
del 9\10\2009 (irrevocabile il 23\2\2010).
Osservava la Corte di merito che nella vicenda il Maimone aveva mantenuto una
condotta gravemente colposa che aveva concorso ad indurre in errore il giudice nella
adozione e mantenimento della misura cautelare.

sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della sicurezza
collettiva. Inoltre che si ritenga gravemente colposo il comportamento di colui il quale
per negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti crei una situazione
che renda prevedibile, anche se non voluto, l’intervento dell’autorità giudiziaria (cfr.

Invero, il sistema della riparazione, come delineato dalla Corte regolatrice, è permeato
dal principio solidaristico, in forza del quale il diritto alla riparazione, in ogni sua
estrinsecazione, inerisce oggettivamente al limite della non interferenza causale della
condotta del soggetto passivo della custodia. Questa Suprema Corte, già con sentenza
n. 6628 del 2009, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite n. 32383 del
27.05.2010, ha considerato che il principio solidaristico sotteso all’istituto della
riparazione per ingiusta detenzione, “trova il suo naturale contemperamento nel
dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente
non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o
dolosamente cagionati”.
Pertanto, in tale prospettiva, deve ritenersi che le descritte condotte del ricorrente,
correttamente sono state ritenute integrare un comportamento gravemente colposo
ostativo alla riparazione, perché idoneo a concorrere a determinare l’errore del giudice
al momento dell’adozione della misura e del suo mantenimento, tanto da inibire il
riconoscimento della riparazione, in ragione del venire meno del fondamento
solidaristico dell’istituto.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che “In tema di riparazione per
l’ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al
riconoscimento dell’indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo
di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia previsto dal D.M. 11 aprile 2000,
che, seppur ritenuto in concreto penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi
di un illecito amministrativo idoneo a provocare l’intervento della polizia giudiziaria”
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10653 del 12/07/2012 Cc. (dep. 07/03/2013), Rv. 255276; Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 37037 del 10/06/2008 Cc. (dep. 29/09/2008), Rv. 241960; Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 34662 del 10/06/2010 Cc. (dep. 24/09/2010), Rv. 248077).

Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che
liquida in complessivi C 1.000=.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2014

Il Presidente

Cass. Sez. Un. Sentenza n. 43 del 13/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996), Rv. 203637, ric. Sarnataro;
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 34559 del 26/06/2002 Cc. (dep. 15/10/2002), Rv. 222263, ric. Di
Benedictis).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA