Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3953 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3953 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
LA SCALA PIETRO nato il 24/12/1962, avverso la sentenza del
09/05/2012 della Corte di Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso per il rigetto;
FATTO
1. Con sentenza del 09/05/2012, la Corte di Appello di Bari
confermava la sentenza con la quale, in data 06/05/2011, il giudice
monocratico del Tribunale di Foggia – sez. distaccata di Manfredonia aveva ritenuto LA SCALA Pietro colpevole del reato di ricettazione di un
assegno bancario provento di reato.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:

Data Udienza: 18/12/2013

,.‘

2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

178

LETT. C) COD. PROC. PEN.:

il ricorrente

sostiene che, all’udienza del 07/03/2012, la Corte, su eccezione del
difensore Michele Carella, rinviò ad una successiva udienza non essendo
stato notificato al codifensore avv.to Lenoci. Sennonché, la Corte, pur
non avendo dichiarato la contumacia dell’imputato, rinviò ad udienza

dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e la conseguente nullità della
sentenza.
2.2.

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:

il ricorrente sostiene

che la Corte avrebbe motivato senza confutare quanto rappresentato
con l’atto di appello con il quale era stato evidenziato che, dall’esame
dell’assegno in questione, era risultato che il medesimo fosse stato
emesso il 30/07/2004 e, quindi, successivamente, al 01/07/2004, data
della compravendita dell’auto, e che, sul medesimo non vi fosse la firma
dell’imputato: il che provava che il titolo oggetto del processo non fosse
quello che il La Scala consegnò al Rubbio in pagamento dell’autovettura
BMW.
Il ricorrente, infine, lamenta che la Corte, senza alcuna
motivazione, aveva rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti
generiche e quella di ritenere l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648/2 cod.
pen.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

178

LETT. C) COD. PROC. PEN.: la

censura deve

ritenersi infondata alla stregua di quella più recente giurisprudenza di
legittimità, che qui va ribadita, secondo la quale la mancata
rinnovazione della citazione a giudizio all’imputato assente del quale non
sia stata dichiarata la contumacia, dà luogo ad una nullità di ordine
generale e a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore
appena possibile secondo quanto disposto dall’art. 182 comma secondo
cod. proc. pen. giacché non si versa in una ipotesi di mancanza della
vocatio in ius (che vi è stata ed è valida), ma di irritualità della
successiva convocazione, attuata per il tramite del difensore, sicché solo

fissa senza notificare al La Scala la nuova udienza. Da qui, la violazione

1

la parte ha interesse ad eccepirla: Cass. 13283/2013 rv 255188; Cass.
15417/2008 rv 239793; Cass. 25675/2009 riv 244170.
Nel caso di specie, un controllo degli atti processuali ha consentito
di appurare che la suddetta nullità non fu eccepita: dal che consegue il

2.

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:

il ricorrente, in questa

sede, ha dedotto una questione di merito – e cioè che egli avrebbe
regolarmente pagato l’auto in quanto l’assegno in questione non era a
lui riconducibile – che, però, è smentita dalla diversa ricostruzione
effettuata da entrambi i giudici di merito sulla base della precisa
testimonianza della persona offesa, tale Rubbio ossia colui che ricevette
l’assegno dal ricorrente al quale consegnò l’auto BMW.
Orbene, il suddetto Rubbio, ha dichiarato che l’assegno in
sequestro era proprio quello che gli era stato consegnato dal La Scala e
che costui provvide a girare il suddetto assegno compilato in ogni sua
parte: si spiega così, la circostanza che l’assegno recava una data
posteriore a quella della consegna dell’autovettura.
Deve darsi atto che il ricorrente, in questa sede, nulla ha
obiettato avverso la chiara ed univoca testimonianza del Rubbio, sicchè
non si vede sulla base di quali presupposti di legittimità, la sentenza
dovrebbe essere annullata.
In altri termini, il ricorrente, in questa sede tenta di introdurre
una nuova ed alternativa valutazione di quegli stessi fatti già
ampiamente valutati da entrambi i giudici di merito: il che deve ritenersi
inammissibile.
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte,
sebbene in modo sintetico, ha adeguatamente spiegato le ragioni per le
quali al ricorrente non potevano essere concesse le attenuanti generiche
e non poteva essere ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 648/2 cod.
pen.: anche a suddetta doglianza, va, quindi, ritenuta manifestamente
infondata.

3

rigetto della doglianza.

I

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata. con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
RIGETTA

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

il ricorso e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA