Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3951 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3951 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Di Benedetto Antonino, n. a Catania il 30/12/1962;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta in data 17/10/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Di Benedetto Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di
condanna per il reato di cui all’art.6 lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172 del 2008
relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Con un unico motivo lamenta l’erronea qualificazione come rifiuti pericolosi del
materiale ferroso costituito dalla carcassa rimossa di una Fiat Croma

Data Udienza: 19/12/2014

abbandonata da tempo su un fondo agricolo e prelevata dall’imputato proprio
perché priva di gasolio o sostanze infiammabili all’interno; di qui la
riqualificazione del fatto all’interno della fattispecie ex art. 6, comma 1, lett. d),
n. 1, del d.l. n. 172 del 2008, con necessità di rideterminazione della pena sulla
base di limiti edittali differenti, tenuto anche conto della condotta in concreto
tenuta e volta a procacciarsi il necessario per la sussistenza propria e della

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per
cui, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è
necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre
componenti pericolose, diversamente rientrando nella categoria 16.01.06
(prevista nell’allegato D, parte IV, del d.lgs. 26 aprile 2006, n. 152) e non
potendo dunque essere qualificato come pericoloso (cfr., tra le altre, Sez.3, n.
29973 del 21/06/2011, Rigotti, Rv. 251020; Sez.3, n. 5803/2008 del
19/12/2007, Baldini, non massímata). Infatti, l’art.184, comma 5, del d. Igs. n.
152 del 2006 come modificato dall’art.11 del d.lgs. n. 205 del 2010, prevede che
“L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto
include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti
e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da
considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di
cui all’art. 183”; e detto allegato D, alla parte IV, considera come rifiuti pericolosi
sotto la categoria 16.01.04 i veicoli fuori uso, mentre considera come rifiuti non
pericolosi i veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (categoria
16.01) ed i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose (categoria 16.01.06).
Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata, in luogo di fare riferimento ai
criteri posti dalla legge per ricondurre i veicoli fuori uso nell’una piuttosto che
nell’altra categoria, si è limitata a ravvisare la natura pericolosa in
considerazione della “natura e composizione di tutti i materiali utilizzati per la

famiglia.

costruzione di un’autovettura di vecchia concezione e progettualità” in tal modo,
dunque, valorizzando un criterio che, oltre ad essere implicitamente
disconosciuto dalla legge (posto che le diverse categorie indicate dal legislatore
appaiono evidentemente prescindere dall’epoca di fabbricazione del veicolo),
finisce per far coincidere tout court

la natura pericolosa del rifiuto con la

“vecchia” concezione dell’autovettura interessata senza che, peraltro, sia dato

per conferire certezza al criterio utilizzato) da individuare con precisione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014

Il Consi

ensore

Il Pr idente

comprendere quale sarebbe il discrimine temporale (evidentemente necessario

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