Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3951 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3951 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Magrone Marsiglio, n. Bari il 28 luglio 1980;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, in data 12 febbraio 2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Galasso il quale ha
concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Magrone Marsiglio ricorre avverso la sentenza, in data 12 febbraio 2013, della Corte
d’appello di Bari, con cui è stata parzialmente confermata la condanna per il reato di tentata
estorsione aggravata e altro, e, chiedendone l’annullamento, osserva che, è carente la
motivazione con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti
generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che
non risultano viziate da illogicità manifeste, facendo riferimento alla negativa personalità
dell’imputato, ai molti precedenti penali, e al negativo comportamento processuale;
questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,

Data Udienza: 08/11/2013

quegli effetti cui si ricollega

la

possibilità

di

emettere una pronuncia diversa dalla

dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 vembre 2013
Il Co ii re estensore
Giov Dio allevi

Il Presidente
FFan anese

PQM

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