Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3950 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3950 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello di L’Aquila;
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in data 8 ottobre 2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Galasso il quale ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello di L’Aquila ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in data 8 ottobre
2013, con la quale è stato dichiarato di n.d.p. nei confronti di Macera Sergio, essendo il reato a
lui ascritto di cui agli artt. 633,639 bis cod. pen. estinto per prescrizione.
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto::
a) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 157,158, 160 cod. pen.
Il ricorrente censura la ritenuta decorrenza del termine prescrizionale, in relazione alla natura
permanente del reato (occupazione di suolo demaniale) da calcolarsi fino alla data del 17
maggio 2006, o , almeno fino alla data del 28 febbraio 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato.

2.

Con riferimento all’unico motivo osserva la Corte che il ricorso relativo alla motivazione

in ordine alla ritenuta maturazione del termine prescrizionale deve essere accolto. Infatti nel

Data Udienza: 08/11/2013

caso di specie, la valutazione della decorrenza della prescrizione è stata fissata dal giudice di
primo grado alla data del 17 maggio 2006, per cui la stessa dovrebbe ritenersi maturata al 17
novembre 2013, ma a questa data devono essere aggiunti il periodo di sospensione di mesi 3 e
giorni 19 per l’evento sismico che ha colpito l’Abruzzo nel 2009 ed inoltre i due mesi e 19
giorni di sospensione della prescrizione,maturata nella fasi processuali di merito per
complessivi mesi sei e giorni di sospensione dei termini prescrizionali. Conseguentemente il
termine prescrizionale deve essere fissato alla data del 24 maggio 2014;
3.

Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia
Così deciso in Roma„ l’ 8 novembre 2013.

con rinvio alla Corte d’appello di Perugia..

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