Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39493 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39493 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGOSTA AMALIA N. IL 10/10/1989
RA GOSTA GRISEPPE N. IL 11/12/1990
avverso l’ordinanza n. 10/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
05/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BE RDINIS;
e/sentite le conclusioni del PG Dott.

duito,

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Uditai difensoitAvv.;

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Data Udienza: 13/05/2015

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 5/3/15 il Tribunale di Napoli/Sez.Riesame rigettava l’appello proposto
nell’interesse di RAGOSTA Giuseppe e RAGOSTA Amalia ,avverso il provvedimento emesso in
data 23.12.2014 dal Tribunale di Nola,che rigettava l’istanza di dissequestro di conti correnti
intestati ai due ricorrenti,sottoposti al sequestro con decreto del GIP presso il Tribunale di
Napoli in data 10.7.2012.

I.n.352/92,a carico di RAGOSTA Francesco-padre dei due ricorrenti-che risultava indagato per
reati di cui agli art.416 bis -648 ter-CP-art.7 I. n.203/91I conti correnti erano stati sequestrati,ritenendo che le somme in essi versate fossero
riconducibili ,di fatto,a1 patrimonio del genitore indagato,e come tali assoggettabili a confisca ai
sensi dell’art.12 sexies citatoIl decreto di sequestro risulta confermato dal Tribunale del riesame,con ordinanza in data
4/2/2013,e pertanto si rilevava l’intervenuto giudicato cautelare-In data 11.12.2014 era stata avanzata istanza di dissequestro alla AG procedente(Tribunale di
Nola,innanzi al quale era stato citato a giudizio RAGOSTA Francesco),adducendo,come
elemento di novità,non evidenziato al Tribunale del Riesame,che i conti correnti dei due
figli,erano da considerare in esclusiva disponibilità dei predetti,essendo costoro titolari di
redditi da lavoro,dei quali era stata allegata documentazione,secondo la quale Ragosta
Giuseppe ed Amalia dal 2008 al 2012 avevano svolto attività rispettivamente presso la “Rag.
Metal s.r.l.” e la “Rer Service s.r.l.”Il Tribunale aveva rilevato che tale documentazione era inadeguata al fine di dare contezza
delle disponibilità finanziarie dei predetti,evidenziando che la difesa non aveva giustificato la
provenienza delle somme versate all’atto della accensione dei conti bancari e che i redditi da
lavoro erano sproporzionati,e apparentemente fittizi.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo,nell’interesse
di RAGOSTA Amalia e RAGOSTA Giuseppe:
-la violazione dell’art.12 sexies I.n.356/92
La difesa sosteneva che sui ricorrenti,una volta data dimostrazione della esistenza di rapporti
di lavoro,non gravasse alcun onere di dare contezza della lecita provenienza delle somme
esistenti sui relativi conti correnti bancari.(v.f1.4 ricorso:cita Cass.Sez.V,sent.
1.7.2011,n.26041-) ed evidenziava che i conti erano stati attivati nel 2010(mentre il Tribunale
aveva fatto riferimento al periodo dal 2008 al 2010)-

Con il ricorso il provvedimento impugnato veniva censurato,rilevando l’illogicità manifesta
della motivazione.

Tale sequestro era stato disposto dall’AG. in riferimento al disposto dell’art.12 sexies

A riguardo la difesa sosteneva la mancanza del presupposto per l’applicazione della misura
cautelare reale ai sensi dell’art.12 sexies I. 356/92,non essendo dimostrato che l’imputato
Ragosta Francesco avesse la disponibilità delle somme di denaro esistenti sui richiamati conti
bancari.
Deduceva peraltro la mancanza di elementi idonei a dimostrare la fittizietà dei rapporti di
lavoro dei ricorrenti.
Per entrambi la difesa rilevava che l’esistenza dei rapporti di lavoro era stata accertata da
amministratori giudiziari delle società datrici di lavoro.

Pertanto,rilevava la violazione dell’art.12 sexies citato-e chiedeva l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

I ricorsi risultano privi di fondamento.
Invero non si rivela sussistente la dedotta violazione di legge,inerente all’art.12 sexies I.
n.356/92.
Dal testo del provvedimento impugnato si evince,infatti,che in ordine al decreto di sequestro
emesso dal GIP risulta intervenuto il giudicato cautelare,dal momento che tale provvedimento
era stato già confermato dal Tribunale del riesame nei confronti di RAGOSTA Francesco,con
ordinanza in data 4/2/13. Tale sequestro era stato disposto dall’AG. in riferimento al disposto
dell’art.12 sexies I.n.352/92,a carico di RAGOSTA Francesco-padre dei due ricorrenti-che
risultava indagato per reati di cui agli art.416 bis -648 ter-CP-art.7 I. n.203/91I conti correnti erano stati sequestrati,ritenendo che le somme in essi versate fossero
riconducibili ,di fatto,a1 patrimonio del genitore indagato,e come tali assoggettabili a confisca ai
sensi dell’art.12 sexies citatoPeraltro la documentazione esibita dalla difesa non si è rivelata idonea ad incidere sulla
legittimità della misura cautelare nei confronti di coloro che risultano titolari dei relativi conti
correnti,alla stregua di quanto è stato correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame,che
ha rilevato che non risultavano fornite giustificazioni della provenienza delle somme utilizzate
per l’accensione dei predetti conti correnti,evidenziando altresì la sproporzione tra le risorse
disponibili e i redditi da lavoro allegati.
In tal senso il provvedimento risulta adeguatamente motivato,essendo state valutate
distintamente le posizioni di ciascuno dei ricorrenti, rappresentando in aderenza alla
documentazione,gli elementi sintomatici della sproporzione tra le posizioni reddituali e le
risorse rilevabili dai loro conti, nonchè il carattere fittizio delle intestazioni di somme ,ritenute
riconducibili al genitore.

Veniva censurata altresì la motivazione del provvedimento ritenendola illogica.

Tale decisione risulta conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte(v.Sez.I
,11.3.2009,n.10756-Pelle ed altri-RV242896-per cui in tema di sequestro preventivo disposto
ai sensi del’art.12 sexies del DL. 8/6/1992,n.306 conv.in 1.7/8/1992 n.356-la giustificazione
che l’interessato ha l’onere di fornire in ordine alla provenienza dei beni suscettibili di confisca
consiste nella prova della liceità della loro provenienza -V.altresì
Cass.Sez.I,de125.6.2008,n.25728-RV240471-secondo cui la prova della sproporzione dei beni
rispetto alla capacità reddituale del soggetto ,del valore economico dei beni da confiscare
grava sull’accusa;ma,una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita

dell’interessatoDal testo del provvedimento si evince che il Tribunale ha compiutamente valutato la
documentazione allegata dagli interessati ,ritenendola inadeguata ai fini della revoca del
sequestro in favore dei predetti,onde resta preclusa,in questa sede la rivalutazione degli
elementi addotti dalla difesa sul punto.
In conclusione,non possono dunque trovare accoglimento le deduzioni difensive nell’interesse
dei predetti ricorrenti,attinenti alla insussistenza dei presupposti del sequestro,per il quale è
intervenuto il giudicato,e-in riferimento al rigetto della istanza avanzata nell’interesse dei terzi
titolari-non si ravvisa la dedotta violazione di legge inerente all’art.12 sexies citato, non
ricorrendo a favore dei ricorrenti la configurabilità di un mutamento della situazione di fatto
sulla quale verte il provvedimento di sequestro. (v.Cass.Sez.V del 22.3.1999,n.736-RV212880ove si stabilisce che anche in tema di misure cautelari reali,gli effetti del cosi detto giudicato
cautelare non sono imrnutabili,ma persistono solo rebus sic stantibus)Alla stregua di tali rilievi si evidenzia l’infondatezza di tutte le censure articolate con i motivi di
impugnazione.
Deve dunque essere pronunziato il rigetto del ricorso.
Consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 13 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

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