Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39492 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39492 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POMPILI DAVIDE N. IL 01/09/1955
POMPILI BRANDO N. IL 21/07/1957
MAZZONI SILVANO N. IL 14/07/1983
PIPERATA SERGIO N. IL 22/12/1955
avverso l’ordinanza n. 894/2014 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
05/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. S1L VANA DE
BE RDINIS;
e/sentite le conclusion
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difensoreAvv.;

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Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 5/3/15 il Tribunale di Salerno/Sez.Riesame -in parziale accoglimento
dell’appello proposto dal PM presso il Tribunale del luogo,avverso l’ordinanza del GIP in data
19.12.2014,applicava a carico di POMPILI Brando,MAZZONI Silvano,PIPERATA Sergio e
POMPILI Davide,in relazione al reato ad essi ascritto , essendo Pompili Brando,Mazzoni Silvano
e Piperata Sergio indagati del reato di furto in abitazione,e Pompili Davide del reato di cui

Si desume dal testo dell’ordinanza che il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della
custodia cautelare ritenendo carenti le esigenze cautelari.
Sotto il profilo indiziario si era ritenuta la sussistenza di indizi validi per ritenere sussistente il
furto in appartamento,
-Il PM appellante aveva evidenziato le modalità della condotta ,rivelatrice della professionalità
dei prevenuti,essendo stati trafugati beni di pregio artistico,nonché il collegamento degli autori
del furto con chi poneva sul mercato tali beni.
Il Tribunale aveva ritenuto fondata l’impugnazione ravvisando la sussistenza delle esigenze
cautelari di cui all’art.274 CPP,ed in particolare il pericolo di reiterazione di analoghi reati.

Avverso tale provvedimento proponevano ricorso i difensori degli indagati.
Nell’interesse di POMPILI Davide si deduceva:
la violazione degli art.273 e 274 CPP.; analoga censura veniva formulata nell’interesse di
POMPILI Brando e MAZZONI Silvano,per i quali la difesa rilevava la carenza delle risultanze
indiziarie,e la violazione dell’art.275 CPP ,evidenziando il difetto di motivazione del
provvedimento impugnato in relazione agli elementi addotti dal PM-altro ricorso veniva proposto nell’interesse del PIPERATA ,deducendo la violazione dell’art.292
CPP- evidenziando l’omessa valutazione del tempo decorso dalla data del fatto(risalente al
2013,ovvero a due anni prima della ordinanza cautelare,e la violazione degli art.274 e 275
co.2 bis CPP.,rilevando che il ricorrente è persona incensurata.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero ,secondo quanto emerge dal testo dell’ordinanza impugnata il Tribunale ,dopo avere
evidenziato con specificità le risultanze indiziarie a carico degli indagati odierni ricorrenti,ed
avendo rilevato che il complesso degli elementi indiziari non era oggetto di contestazione ,nel
pronunziarsi in ordine alla esistenza dei presupposti che consentono l’applicazione della misura
cautelare,ha omesso di motivare in riferimento alla “attualità” delle esigenze previste

all’art.648 bis CP.-la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

dall’art.274 CPP.,pur essendo la condotta delittuosa risalente nel tempo,come evidenziato dalla
difesa nei motivi di ricorso.
Tale carenza motivazionale assume rilevanza alla luce della recente modifica dell’art.274
CPP.,introdotta ex lege n.47 del 2015.
Il vizio denunciato è idoneo ad inficiare la validità del provvedimento per tutti i ricorrenti.
Ne deriva che -stante la riscontrata carenza di motivazione del provvedimento impugnato si
impone per il giudice del riesame la nuova valutazione delle richieste avanzate dal PM
appellante,ai fini della applicazione di una misura cautelare,con particolare riferimento alla

Restano assorbiti da tali rilievi gli ulteriori motivi di gravame.

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Roma,deciso in data 13 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

attualità delle esigenze cautelari in rapporto alla personalità degli indagati.

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