Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39491 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39491 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FICHERA CARLO N. IL 21/08/1950
avverso la sentenza n. 867/2011 TRIBUNALE di SCIACCA, del
03/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/s7trte le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.; ,/’

Data Udienza: 12/05/2015

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 3/7/14 il Tribunale di Sciacca disponeva l’applicazione di pena ex art.444
CPP nei confronti di FICHERA Carlo,imputato del reato di cui agli arte.56-624 bis e 625 n.2-81
cpv.-707,61 n.2 CP.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore,deducendo:

contravvenzione,rilevando che la predetta avrebbe potuto ritenersi assorbita nella condotta di
furto aggravato dalla violenza sulle cose;
-deduceva altresì il difetto della motivazione in riferimento alla esclusione di cause di non
punibilità ,ex art.129 CPP.
Pertanto chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza.
-Il PG in Sede ha formulato richiesta di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Va rilevata l’inammissibilità del ricorso.
Invero deve rilevarsi che nel procedimento definito ai sensi dell’art.444 CPP .non è consentito
alle parti,una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo intervenuto sulla definizione del
trattamento sanzionatorio,dedurre con ricorso per cassazione motivi concernenti la misura
della pena,a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.(v.in tal senso Cass.Sez.III del
9.5.2001,n.18735-RV219852-)v.altresì Cass.Sez.VI,11.12.1998,n.3429-RV212679,ove si stabilisce che la richiesta di
applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio
che,pervenuto a conoscenza dell’altra parte ,non può essere modificato unilateralmente né
revocato,e,una volta che il giudice abbia ratificato raccordo,non è più consentito alle partie,quindi,anche al pubblico ministero-prospettare questioni e sollevare censure con riferimento
alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto,alla soggettiva
attribuzione,alrapplicazione e comparazione delle circostanze ,all’entità e modalità di
applicazione della pena.
In tale ambito l’obbligo della motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto le doglianze difensive inerenti alla valutazione della continuazione,compresa nel
computo di pena concordata tra le parti devono ritenersi inammissibili al pari della rilevata
possibilità di ritenere assorbita la contravvenzione nell’ambito della condotta delittuosa ascritta
al ricorrente,essendo tale censura attinente alla qualificazione giuridica del fatto .

violazione di legge nella parte in cui il giudice ha ritenuto la continuazione tra il delitto e la

2-ugualmente inammissibili si rivelano i rilievi della difesa concernenti il vizio di motivazione
inerente ai presupposti di proscioglimento indicati dall’art.129 CPP.
Sul punto vale menzionare il principio sancito da questa Corte secondo cui la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di
legittimità,sotto il profilo della motivazione,soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 cod.proc.pen.
(v.Sez.V,25.6.2013,n.31250 e Sez.IV,ord.del 17.6.2011,n.30867-come citate dal PG.)In conclusione va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato

Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 12 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.500,00 in favore della Cassa delle

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